Sentenza n. 2754/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio serbato dal' Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Caserta, Sportello Unico per l'immigrazione sulle istanze telematiche presentate il 12 febbraio 2025, volte ad ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore dei lavoratori stranieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle istanze telematiche del 12 febbraio 2025 per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore di otto lavoratori stranieri
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'inerzia del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Caserta, lamentando la mancata conclusione, mediante provvedimento espresso, del procedimento avviato con le istanze del 12 febbraio 2025 per il rilascio del nulla osta all'assunzione di otto lavoratori stranieri stagionali. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato, il 2 febbraio 2026, provvedimenti espressi di rigetto delle domande, motivati con la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge in capo al richiedente. La parte ricorrente, preso atto della definizione del procedimento, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il giudice ha ritenuto che l'interesse azionato coincidesse esclusivamente con la pretesa alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Poiché tale provvedimento è intervenuto nel corso del giudizio, sebbene con esito negativo, la domanda avverso il silenzio ha raggiunto il suo oggetto. Il Collegio ha escluso che ricorresse la sopravvenuta carenza di interesse e ha disposto la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando l'amministrazione adotta nel corso del processo un provvedimento espresso che conclude il procedimento, anche con esito negativo, e la pretesa azionata riguardava esclusivamente l'obbligo di provvedere, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso non determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando l'oggetto della domanda era la sola conclusione del procedimento e tale conclusione è intervenuta; in tale ipotesi viene meno la materia stessa della controversia.
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