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Sentenza

Sentenza n. 958/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n° 748/2024 emessa dal Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro, nella causa iscritta al n°476/2023 R.G., in data 10/12/2024, notificata in forma esecutiva nelle modalità del novellato art.475 c.p.c. il 19/12/2024, e con attestazione di passaggio in giudicato del 05/06/2025.

Giustizia amministrativa202502395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione. Il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento ministeriale, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha documentato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché il titolo da eseguire era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, espressamente rientrante tra i provvedimenti eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione e delle regole sul deposito del ricorso, nonché l’adempimento dell’onere di notificazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva contestato l’idoneità del titolo né provato il pagamento; applicando l’art. 2697 c.c., ha quindi ritenuto sussistente l’obbligo di esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale per provvedere in via sostitutiva. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ammette il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione della sentenza da eseguire; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto assolto.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a farli valere; pertanto, in assenza di prova ministeriale dell’adempimento, permane l’obbligo di eseguire il giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario dirigente dell’amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della medesima legge.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina sull’assenza di compenso del commissario ad acta dirigente dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pubblica amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo conformativo o patrimoniale derivante dal titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non contesti specificamente l’idoneità del titolo esecutivo e non provi l’avvenuto adempimento, il giudice può ritenere persistente l’inadempimento applicando il criterio dell’art. 2697 c.c. sui fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva qualora l’inadempimento persista oltre il termine assegnato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’attività sostitutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle cui la disciplina è espressamente riferita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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