Sentenza n. 10592/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza in data 20 aprile 2024, con cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diploma conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata estera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 20 aprile 2024 un'istanza per il riconoscimento del diploma conseguito in Spagna ai fini dell'insegnamento sul sostegno. Ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la scadenza dei termini per la conclusione del procedimento, evidenziando anche l'impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'adozione di un provvedimento espresso né la richiesta di integrazioni documentali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: presentazione di un'istanza formale, scadenza del termine applicabile e mancata adozione di una decisione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali dell'art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, senza compenso, da esercitare entro i successivi 90 giorni. Nella riedizione dell'attività amministrativa, Ministero e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18-22 del 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
La scadenza del termine generale, unitamente alla presentazione di un'istanza formale e alla mancata adozione di un provvedimento espresso, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 29, comma 2, d.lgs. 104/2010
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di un'istanza formale, la scadenza del termine per provvedere e l'assenza di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
- L'accoglimento dell'azione contro il silenzio impone all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, ma non sostituisce la valutazione amministrativa sul merito del riconoscimento del titolo.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, fissando un termine per l'esercizio del potere sostitutivo.
- Nella conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, amministrazione e commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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