Sentenza del 04/02/2015 n. 1951 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - Reddito d'impresa - Accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Notizie utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1999, 2000 e 2001. Il contribuente aveva omesso di tenere le scritture contabili e aveva presentato dichiarazioni fiscali compilate soltanto nel frontespizio. L'Amministrazione aveva quindi determinato induttivamente il reddito d'impresa e il maggior valore della produzione ai fini IRAP, utilizzando anche fatture sequestrate nell'ambito di un procedimento penale e percentuali di redditività del settore. La Corte ha esaminato, tra l'altro, la legittimità del metodo induttivo, l'onere della prova dei costi, la motivazione per relationem e l'utilizzabilità della documentazione acquisita penalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per carenze processuali o per inconferenza rispetto alla sentenza impugnata, ma ha accolto i motivi principali dell'Agenzia. Ha stabilito che la mancata presentazione delle dichiarazioni e l'assenza della contabilità legittimavano l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e che l'Ufficio poteva utilizzare dati e notizie comunque acquisiti, comprese le fatture sequestrate penalmente e le percentuali medie di redditività. Ha inoltre affermato che il contribuente doveva provare l'esistenza, l'inerenza e l'ammontare dei costi deducibili e che l'avviso poteva essere motivato mediante rinvio a un precedente processo verbale di constatazione conosciuto dal contribuente. La sentenza regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a pagare 10.000 euro, oltre spese prenotate a debito, per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento induttivo del reddito d'impresa
Quando le omissioni o irregolarità contabili sono così gravi da rendere inattendibili le scritture, l'Amministrazione può prescindere in tutto o in parte da esse e determinare il reddito sulla base di dati e notizie comunque acquisiti, anche di natura indiziaria.
Art. 55, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Accertamento induttivo in materia IVA
La mancata tenuta della contabilità o la sua inattendibilità consente all'Ufficio di ricostruire induttivamente il volume d'affari e l'imposta dovuta.
Art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Motivazione dell'avviso di accertamento
L'atto deve indicare gli elementi soggettivi, oggettivi e i fatti giustificativi della pretesa, ma la motivazione può essere integrata mediante rinvio ad altri atti conosciuti dal contribuente.
Art. 7, legge n. 212 del 2000
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi
È ammessa la motivazione per relationem, purché l'atto richiamato sia allegato o il suo contenuto essenziale sia riprodotto, e sia comunque garantita la possibilità di difesa.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Nel caso concreto, a fronte delle omissioni contabili e dichiarative contestate, il contribuente doveva fornire la prova contraria, secondo il principio di vicinanza della prova.
Art. 2727 c.c. e art. 2729 c.c.
Nell'accertamento analitico-induttivo le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; nell'accertamento induttivo puro, invece, l'Ufficio può utilizzare anche elementi indiziari non necessariamente dotati dei requisiti delle presunzioni semplici.
Art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La mancata tenuta della contabilità e la presentazione di dichiarazioni sostanzialmente incomplete possono legittimare l'accertamento induttivo puro, consentendo al Fisco di ricostruire il reddito mediante dati esterni, fatture, informazioni acquisite in altri procedimenti e medie di settore.
- In presenza di una contabilità radicalmente inattendibile, non è necessario che l'Amministrazione dimostri ogni componente del reddito con prove dirette e analitiche: sono utilizzabili anche elementi indiziari e dati presuntivi, purché l'accertamento sia adeguatamente motivato.
- Il contribuente che contesta un accertamento induttivo deve dimostrare concretamente l'esistenza, l'inerenza e l'importo dei costi deducibili; la mera allegazione di costi o la richiesta di una deduzione forfetaria non è sufficiente.
- Un avviso di accertamento può rinviare a un processo verbale di constatazione o ad altri atti precedenti, se tali atti sono stati notificati o comunque messi a disposizione del contribuente e consentono una difesa effettiva.
- La documentazione sequestrata in sede penale può essere utilizzata nel procedimento tributario, inclusi i dati contenuti nelle fatture, anche se non costituisce una contabilità formalmente tenuta dal contribuente.
- La diversità tra imponibili IRPEF e IRAP non determina di per sé un vizio dell'accertamento, perché le due imposte hanno regole proprie e basi imponibili non necessariamente coincidenti.
- Nel giudizio tributario il giudice può rideterminare l'imposta dovuta, anziché limitarsi ad annullare o confermare integralmente l'atto, quando dagli elementi acquisiti risulti che la pretesa è solo parzialmente fondata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1950 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1952 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1953 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1956 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1960 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1961 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →