Sentenza n. 203/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell’Ordinanza n° -OMISSIS-, prot. n° -OMISSIS-, n° -OMISSIS- Reg. Ord., emessa il -OMISSIS-, per irrogazione sanzione pecuniaria (art. 31 comma 4-bis del DPR 380/2001) per inottemperanza all’ordine di restituzione in pristino, notificata al ricorrente il -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di restituzione in pristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale con cui gli era stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 per la ritenuta inottemperanza a un precedente ordine di restituzione in pristino. La censura centrale riguardava la violazione di legge derivante dall'applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, a una fattispecie disciplinata dall'art. 33 del d.P.R. 380/2001: l'art. 31 riguarda gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, mentre l'ordine presupposto era fondato sull'art. 33, relativo a un diverso illecito edilizio. Il Comune, pur non costituendosi formalmente in giudizio, ha annullato in autotutela l'ordinanza impugnata, riconoscendo l'erroneità della base normativa della sanzione. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato estinto il ricorso per cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva rimosso in autotutela l'ordinanza impugnata, soddisfacendo integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente. Il giudice ha comunque posto le spese a carico del Comune applicando il principio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto fondato il vizio di violazione di legge dedotto, in ragione della divergenza tra la disciplina posta a base dell'ordine di restituzione in pristino e quella utilizzata per irrogare la sanzione pecuniaria, nonché del contenuto sostanzialmente confessorio del provvedimento comunale sopravvenuto. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500, oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis
La disposizione si colloca nell'ambito dell'art. 31 e riguarda un diverso illecito edilizio, riferito agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso; non può essere utilizzata per sanzionare l'inottemperanza a un ordine presupposto fondato sull'art. 33.
art. 33 d.P.R. 380/2001
la base normativa dell’ordine presupposto (art. 33)
La disciplina dell'ordine di restituzione in pristino fondato sull'art. 33 non coincide con quella della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis; la divergenza normativa determina un vizio di violazione di legge del provvedimento sanzionatorio.
art. 60 c.p.a.
definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia in forma semplificata quando ne ricorrono le condizioni e le parti siano state sentite sulla possibilità di tale definizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Una sanzione edilizia deve trovare fondamento nella specifica disciplina applicabile all'illecito accertato e non può essere irrogata mediante il richiamo a una disposizione riferita a un diverso genus di illecito: la divergenza tra la base normativa dell'ordine presupposto e quella della sanzione integra violazione di legge.
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato, rimuovendo integralmente l'atto lesivo e soddisfacendo l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale; il giudice può valutare la fondatezza della censura originaria e il contenuto del provvedimento di autotutela per individuare la parte sostanzialmente soccombente.
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