Cassazione Penale, Ordinanza n. 01601/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era stata resa ex art. 599-bis c.p.p. sulla base di un accordo tra le parti e che il motivo dedotto era manifestamente infondato/inammissibile perché riferito a profili coperti da rinuncia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè definita sulla base di richieste concordemente formulate dalle parti. Dal testo emerge che la censura prospettava una violazione di legge, ritenuta dalla Corte manifestamente insussistente. La decisione di legittimità si fonda sul rilievo che, quando il giudice di appello recepisce l'accordo tra le parti, in cassazione non possono essere dedotti motivi relativi a profili rinunciati, né il giudice può discostarsi dai termini dell'accordo; inoltre, sotto il profilo sanzionatorio, il principio di legalità della pena è rispettato se la pena complessiva concordata non supera i limiti edittali previsti per il reato. Il testo non indica il reato di merito oggetto del giudizio.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di appello definita su accordo delle parti vincola il giudice ai termini concordati e restringe il perimetro delle censure proponibili in cassazione ai soli motivi non rinunciati.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo, ma la decisione è resa in forma de plano e con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sulla base di richieste concordi delle parti, in cassazione non sono deducibili motivi attinenti ai capi o profili oggetto di rinuncia.
- L'accordo tra le parti delimita la cognizione del giudice di legittimità ai soli motivi non compresi nell'intesa o non rinunciati.
- Il giudice che aderisce all'accordo non può discostarsi dai termini in cui esso è stato prospettato.
- Nel controllo di legittimità sulla pena concordata, il principio di legalità è rispettato se la pena complessiva rientra nei limiti edittali della fattispecie contestata.
- La deduzione di una violazione di legge è inammissibile quando risulti manifestamente insussistente alla luce del vincolo derivante dall'accordo processuale.
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