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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44772/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 27/06/2024 relativa alla rideterminazione della pena in caso di continuazione: si lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia motivato distintamente gli aumenti di pena per i reati satellite e non abbia rispettato il limite massimo di 30 anni previsto dall'art. 78 c.p.; inoltre si sostiene che la diminuzione per il rito (abbreviato/patteggiamento) non sia stata applicata nell'ordine corretto rispetto all'applicazione del criterio moderatore, determinando una pena complessiva superiore a quella che sarebbe derivata applicando prima il criterio moderatore e poi la diminuzione per il rito.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte ha ritenuto corretta la metodologia del GIP nel considerare, in sede di esecuzione, che la diminuzione per il rito opera prima dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. (quindi non obbligatorio applicare il criterio moderatore se la pena risultante è inferiore a 30 anni). Tuttavia la Corte ha rilevato un vizio motivazionale: il provvedimento impugnato non ha motivato in modo distinto e adeguato l'entità degli aumenti di pena attribuiti ai singoli reati satellite né ha fatto riferimento ai criteri di quantificazione previsti dagli artt. 132 e 133 c.p. Per tale motivo l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinviata al Tribunale di Napoli, Ufficio GIP, per nuovo giudizio; il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    limite massimo di anni trenta per la pena della reclusione in caso di cumulo materiale

    criterio moderatore che limita la pena complessiva a 30 anni; in sede di esecuzione, dopo la rideterminazione della pena e l'applicazione della diminuente per il rito, il giudice verifica se sussiste l'obbligo di applicare il criterio moderatore

  • art. 81 cod. pen.

    riferimento ai limiti previsti per la determinazione della pena in continuazione

    va rispettato il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti posti dall'art. 81 quando si quantificano gli aumenti per i reati in continuazione

  • art. 132 cod. pen.

    principi e criteri per la determinazione della pena (criteri di applicazione della pena, perizia del giudice nell'esercizio della discrezionalità), che devono essere richiamati o considerati nella motivazione degli aumenti

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti/aggravanti e quantificazione), utili per motivare gli aumenti per i singoli reati satellite

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    interpretato come norma che consente in sede di esecuzione che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, c.p.p. trovi attuazione prima dell'applicazione dell'art. 78 c.p., nei casi di continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato/patteggiamento

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    prevede la diminuente di pena per il rito (es. patteggiamento); in sede di esecuzione tale diminuzione va considerata prima dell'eventuale applicazione del criterio moderatore

  • art. 671 cod. proc. pen.

    riguarda la disciplina della continuazione in sede di esecuzione e il collegamento con l'applicazione della diminuzione prevista per alcuni riti; utilizzata per motivare l'ordine di applicazione delle riduzioni e del criterio moderatore

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 9522 del 14/05/2019

    sostiene che, in sede di esecuzione, la riduzione per il rito deve operare prima dell'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010 (Cutaia)

    conferma che la diminuzione ex art. 442 c.p.p. trova attuazione, in sede di continuazione in esecuzione, anteriormente all'applicazione dell'art. 78 c.p.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021

    stabilisce l'onere motivazionale del giudice a motivare partitamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite e a rendere evidente la proporzione tra le pene, per evitare surrettizi cumuli materiali

Massime di principio

  • In caso di continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; ogni aumento deve essere motivato tenendo conto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • In sede di esecuzione la diminuzione per il rito (es. art. 442 c.p.p.) va applicata prima di valutare l'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.; ciò può rendere non necessaria l'applicazione del limite dei 30 anni se la pena già diminuita risulta inferiore a tale soglia
  • La mancata motivazione distinta degli aumenti per i reati satellite integra motivo di annullamento del provvedimento e rinvio per nuovo giudizio: il giudice dell'esecuzione ha poteri limitati e deve comunque esercitarli con motivazione chiara e proporzionata
  • Per evitare annullamenti, il giudice dell'esecuzione deve documentare i calcoli operati (pena base, singoli aumenti, cumulazione, applicazione della diminuente per il rito e verifica dell'art. 78) e spiegare le ragioni del discretum quantitativo
  • Nel dubbio sulla corretta sequenza di calcolo (diminuente del rito vs criterio moderatore), la giurisprudenza di legittimità riconosce preferibilmente l'applicazione anticipata della diminuente in sede di esecuzione, salvo che il risultato superi i limiti di legge

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