Sentenza del 30/05/2023 n. 15211 - Corte di Cassazione
Rimborso IRAP - Sovradeterminazione di ricavi nel contesto di un disegno illecito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società (------) Spa contestava il rigetto dell'istanza di rimborso per somme versate in eccesso a titolo di IRPEG, IRAP e imposta sostitutiva per l'anno 2002, a seguito dell'esposizione in bilancio di utili fittizi derivanti da un disegno illecito volto a rappresentare una situazione patrimoniale più solida. La questione centrale riguardava se l'istanza di rimborso potesse essere accolta nonostante il comportamento doloso e la natura della dichiarazione come una manifestazione volontaria irretrattabile, e se fosse preclusa dalla mancanza di una dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle entrate per tardiva notificazione e ha accolto quattro dei cinque motivi di ricorso della società (------) Spa. Ha affermato che la dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale irretrattabile e può essere emendata tramite istanza di rimborso anche in presenza di comportamenti dolosi, purché il contribuente dimostri l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo tributario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Ha inoltre escluso che la mancanza di una dichiarazione integrativa precluda la domanda di rimborso e ha rilevato che la sentenza della C.T.R. che aveva ritenuto il giudicato era errata, in quanto non sussisteva un giudicato effettivo. La causa è stata rinviata alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna per nuovo esame.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973
Consente la presentazione dell'istanza di rimborso anche in caso di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, indipendentemente dal comportamento doloso del contribuente e senza necessità di presentazione di una dichiarazione integrativa.
Costituzione della Repubblica Italiana
Principio di capacità contributiva che ispira la norma e guida l'interpretazione secondo cui l'imposizione fiscale non può prescindere dall'effettiva capacità contributiva e non contempla responsabilità fiscale oggettiva indipendente dall'esistenza di un reddito effettivo.
D.P.R. n. 322 del 1998
La dichiarazione integrativa può correggere errori o omissioni ma non è condizione necessaria per richiedere il rimborso delle imposte versate in eccesso.
D.P.R. n. 537 del 1993
I redditi derivanti da illeciti civili, penali o amministrativi sono imponibili ai fini delle imposte dirette e determinati secondo le norme ordinarie del TUIR, salvo se già sottoposti a sequestro o confisca.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale irretrattabile; pertanto può essere emendata anche in presenza di errori derivanti da comportamenti dolosi, purché il contribuente dimostri l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo tributario.
- L'istanza di rimborso per imposte versate in eccesso può essere presentata anche senza aver presentato una dichiarazione integrativa, poiché le due procedure operano su piani diversi e sono rimedi concorrenti e non alternativi.
- In materia di imposte dirette, il principio costituzionale di capacità contributiva esclude forme di responsabilità fiscale oggettiva indipendenti dall'esistenza di un reddito effettivo; pertanto, anche in caso di comportamenti illeciti finalizzati a produrre utili fittizi, il contribuente può chiedere il rimborso se dimostra l'inesistenza dell'obbligo tributario.
- Il giudicato in materia tributaria richiede la produzione della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato; in mancanza, non può essere invocato per precludere il riesame della posizione tributaria.
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