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Sentenza

Sentenza del 27/04/2018 n. 10196 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 1998 relativo a IRPEG, IRAP e IVA, contestando ricavi non dichiarati, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l'illegittima deduzione di costi non di competenza. Dopo l'accoglimento del ricorso della società da parte della CTP, la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, l'insufficiente motivazione della CTR sull'effettiva natura analitico-induttiva dell'accertamento, sulla falsità delle fatture, sull'irrilevanza decisiva dell'archiviazione penale ai fini fiscali e sulla mancata valutazione della contestazione relativa ai ricavi non contabilizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo che la CTR avesse motivato in modo insufficiente e omesso di esaminare questioni decisive. In particolare, la CTR aveva confuso l'accertamento analitico-induttivo con quello induttivo, aveva ritenuto non adeguatamente contestata la falsità delle fatture nonostante l'Ufficio avesse indicato specifici elementi indiziari, aveva attribuito rilievo improprio all'archiviazione del procedimento penale e non aveva esaminato la contestazione relativa ai ricavi non contabilizzati. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso per il giudizio

    La Corte ha ritenuto fondate le censure di motivazione insufficiente, poiché la CTR non aveva esaminato adeguatamente elementi decisivi e specificamente dedotti dall'Ufficio.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    violazione dell'art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia su una specifica contestazione dell'accertamento, relativa ai ricavi non contabilizzati, integra un'omissione rilevante, poiché il giudice deve esaminare tutte le domande e i motivi devoluti.

  • Art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Il giudice d'appello non può limitarsi ad affrontare solo alcuni aspetti della controversia omettendo di decidere su ulteriori rilievi ritualmente sottoposti al suo esame.

  • Art. 74 TUIR

    La questione relativa alla deducibilità delle spese documentate da fatture contestate è stata assorbita, non essendo stata decisa nel merito a seguito dell'accoglimento degli altri motivi.

Massime di principio

  • Un accertamento analitico-induttivo non viene meno solo perché la contabilità è formalmente regolare: il punto decisivo può essere la sua attendibilità sostanziale.
  • L'archiviazione o l'assoluzione in sede penale non esclude automaticamente l'illecito fiscale, poiché il giudizio tributario può fondarsi su elementi indiziari e su una diversa soglia o valutazione probatoria.
  • Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, deve indicare gli elementi specifici posti a fondamento della contestazione; se tali elementi sono stati dedotti, il giudice deve esaminarli e motivare sul loro valore.
  • Il giudice tributario deve pronunciarsi su tutti i rilievi dell'avviso di accertamento e sui motivi di appello specificamente proposti; l'omessa valutazione di una contestazione può comportare la cassazione della sentenza.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza dell'accertamento: impone al giudice di merito di riesaminare la controversia applicando correttamente i principi indicati e fornendo una motivazione completa.

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