Ordinanza n. 186/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di ammissione dei candidati e nomina della commissione esaminatrice in una procedura selettiva per eventuali incarichi a tempo determinato di psicologo, unitamente agli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione e l'adozione di eventuali misure cautelari, la delibera dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta relativa all'ammissione dei candidati e alla nomina della commissione esaminatrice per una procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di psicologo. Sono stati impugnati anche la proposta di delibera, la nota con cui era stato disposto di predisporre l'atto di nomina della commissione e ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia la complessità fattuale della vicenda, derivante dall'incrocio di diverse procedure selettive.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che l'estrema complessità in fatto della vicenda, nascente dall'incrocio di diverse procedure selettive, non consentiva di percepire immediatamente, con l'evidenza richiesta nella fase cautelare, la fondatezza delle censure. Quanto al periculum in mora, lo ha escluso in ragione del fatto che la procedura contestata era ancora ferma alla mera nomina della commissione. Non ricorrendo quindi i presupposti per la tutela cautelare, la sospensione è stata negata. L'ordinanza dispone l'esecuzione da parte dell'Amministrazione e la comunicazione alle parti; non contiene una decisione definitiva sul merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è motivato dall'assenza di un fumus boni iuris immediatamente evidente e del periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la vicenda fattuale è estremamente complessa e deriva dall'intreccio di più procedure selettive, la fondatezza delle censure deve risultare con l'evidenza necessaria per consentire una valutazione immediata; in mancanza, il fumus boni iuris non può ritenersi integrato.
- Il periculum in mora può essere escluso quando la procedura selettiva impugnata si trova ancora allo stadio iniziale della nomina della commissione, senza che il procedimento abbia raggiunto fasi idonee a produrre un pregiudizio concreto e attuale.
- La mancanza anche di uno solo dei presupposti cautelari è sufficiente a respingere la domanda di sospensione; quando difettano sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, la misura cautelare deve essere negata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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