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Ordinanza

Ordinanza n. 14092/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento 1) del decreto di esclusione n. -OMISSIS- del 1° aprile 2025 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, Direzione centrale per le Risorse umane, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 21 marzo 2025, dalla Commissione medica recante “Alterazione dei parametri fisici della composizione corporea. Massa grassa (FM): 29,9% - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. -OMISSIS-, Art. 1, comma 1, lett. b)”; 2) del verbale della Commissione medica concorsuale n. -OMISSIS- datato 21 marzo 2025, nella parte relativa alla misurazione della massa grassa, nonché l’esito della relativa bioimpedenziometria; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202505091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura concorsuale per il superamento del limite relativo alla percentuale di massa grassa corporea, nonché verbale della commissione medica e relativo esito della bioimpedenziometria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dalla procedura concorsuale, fondato sul giudizio della commissione medica secondo cui presentava un’alterazione dei parametri fisici della composizione corporea, con massa grassa pari al 29,9%, ai sensi della disciplina richiamata nel verbale. Sono stati inoltre impugnati il verbale della commissione medica, nella parte riguardante la misurazione della massa grassa, l’esito della bioimpedenziometria e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio era stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami; l’amministrazione ha pubblicato il materiale trasmesso dal ricorrente per tale adempimento soltanto il 1° aprile 2026.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure contro l’esclusione concorsuale. Ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione, ai sensi dell’art. 71, commi 3 e 5, c.p.a., per consentire ai possibili controinteressati di beneficiare dell’integrazione del contraddittorio, considerato che la pubblicazione prescritta era avvenuta soltanto il 1° aprile 2026. Ha quindi fissato per il prosieguo l’udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento, in ragione della presenza di dati relativi alla salute e alla composizione corporea.

Norme richiamate

  • art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    rinviare, a favore dei possibili controinteressati, la trattazione del merito del ricorso

    La trattazione può essere rinviata quando ciò sia necessario a garantire il pieno rispetto del contraddittorio, anche in relazione all’integrazione mediante pubblici proclami.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità del ricorrente

    Consente l’adozione di misure di oscuramento dei dati personali nella diffusione dei provvedimenti giudiziari quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute, trattati nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità del ricorrente

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami è stata resa conoscibile ai possibili controinteressati solo tardivamente, il giudice può rinviare la trattazione del merito per assicurare un periodo effettivo di conoscibilità e la pienezza del contraddittorio.
  • Un’ordinanza che si limita a rinviare l’udienza di merito per completare o rendere effettiva l’integrazione del contraddittorio non decide le censure sostanziali contro l’atto impugnato e ha natura interlocutoria.
  • La diffusione di un provvedimento giudiziario contenente dati relativi alla salute o alla composizione corporea può essere accompagnata dall’oscuramento delle generalità dell’interessato, quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzo

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