Sentenza del 22/05/2019 n. 13748 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C. S.p.A. chiedeva il rimborso di Euro 596.256,51 per IVA applicata erroneamente a note di credito relative a operazioni originariamente non imponibili. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Agenzia, la società sosteneva di essere legittimata a chiedere direttamente il rimborso, quale cessionaria e soggetto che aveva registrato l'IVA a debito. Contestava inoltre che la propria appartenenza a un gruppo IVA, con liquidazioni effettuate dalla controllante, potesse escludere la sua legittimazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, nell'ambito delle variazioni IVA, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta al cedente o prestatore che abbia versato l'imposta indebita, mentre il cessionario deve chiedere la restituzione dell'importo al cedente mediante un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito. Il cessionario può agire direttamente contro l'Amministrazione solo in situazioni eccezionali, qualora il recupero dal cedente sia impossibile o eccessivamente difficile. Inoltre, nel regime di liquidazione IVA di gruppo applicabile al caso, il diritto al rimborso sorge in capo alla società controllante, quale soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e ai versamenti unitari. C. S.p.A. è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura [...] viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile [...] il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione [...] l'imposta corrispondente alla variazione
In caso di variazione in diminuzione, il diritto di recuperare l'IVA mediante detrazione spetta al cedente o prestatore; il cessionario deve registrare la variazione e può ottenere la restituzione dal cedente.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18, 19 e 25
Le disposizioni disciplinano il rapporto IVA, la rivalsa, la detrazione e le modalità di registrazione delle variazioni. La detrazione presuppone un'imposta dovuta, mentre il rimborso dell'IVA indebitamente applicata riguarda il soggetto che l'ha versata all'Erario.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3
Nel regime di liquidazione IVA di gruppo, la controllante assume gli obblighi dichiarativi e procede alla liquidazione unitaria; il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA sorge quindi in capo alla controllante.
D.M. 13 dicembre 1979, artt. 4, 5 e 6
Le disposizioni attuative della liquidazione IVA di gruppo confermano il ruolo della controllante nella compensazione e nella gestione unitaria dei crediti e debiti IVA delle società partecipanti.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto davanti alla Corte di cassazione.
Art. 36 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato dalla ricorrente quale parametro processuale della censura relativa alla violazione delle norme sulla liquidazione IVA di gruppo.
Principi unionali di neutralità, effettività e non discriminazione dell'IVA
Tali principi non impongono, di regola, il rimborso diretto al cessionario da parte dell'Erario, purché l'ordinamento consenta un recupero effettivo, normalmente mediante azione di restituzione nei confronti del cedente.
Cass. n. 23288 del 27 settembre 2018
La sentenza, richiamata come precedente conforme, distingue tra detrazione dell'IVA regolarmente dovuta e rimborso dell'IVA indebitamente versata, attribuendo quest'ultimo al cedente o prestatore.
Cass. Sezioni Unite n. 9142 del 17 aprile 2009
La domanda proposta contro l'Amministrazione per il rimborso di IVA appartiene alla giurisdizione tributaria anche se è presentata dal cessionario; la legittimazione attiva e l'ammissibilità della domanda restano questioni di merito.
Corte di Giustizia UE, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken
Il sistema nazionale è compatibile con il diritto dell'Unione se consente all'acquirente di recuperare l'IVA indebitamente fatturata dal cedente; l'azione diretta verso il fisco è necessaria solo quando il recupero dal cedente sia impossibile o eccessivamente difficile.
Corte di Giustizia UE, causa C-564/15, Farkas
In circostanze eccezionali, come l'insolvenza del venditore, il principio di effettività può richiedere che l'acquirente sia ammesso a chiedere direttamente il rimborso all'autorità fiscale.
Massime di principio
- Quando l'IVA è stata applicata indebitamente in fattura, il cessionario non può normalmente chiedere il rimborso direttamente all'Erario: deve rivolgersi al cedente o prestatore, che è il soggetto legittimato a correggere la fattura e recuperare l'imposta dal fisco.
- La detrazione dell'IVA e il rimborso dell'IVA indebitamente versata sono istituti diversi: la prima riguarda un'imposta dovuta assolta sugli acquisti, mentre il secondo riguarda un pagamento privo di causa tributaria.
- Il fatto che il cessionario abbia sopportato economicamente l'addebito o abbia registrato l'IVA non gli attribuisce automaticamente la legittimazione sostanziale al rimborso verso l'Amministrazione.
- Nei gruppi IVA disciplinati dal regime di liquidazione IVA di gruppo, la controllante può essere l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso risultante dalla liquidazione unitaria, anche se il credito deriva dall'attività di una controllata.
- Un'azione diretta del cessionario contro il fisco può essere ammessa solo eccezionalmente, quando il recupero nei confronti del cedente sia impossibile o eccessivamente difficile, ad esempio per insolvenza, e purché ciò sia adeguatamente dimostrato.
- Prima di proporre una domanda di rimborso IVA è necessario individuare il soggetto che ha effettuato il versamento indebito all'Erario e verificare l'eventuale applicazione di un regime speciale, come la liquidazione IVA di gruppo.
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