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Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 12.3.2024, n. 91, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 12 marzo 2024, n. 91, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’erogazione complessiva di € 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per l’eventuale quota eccedente il tasso legale. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione era decorso, essendo stato notificato il dispositivo della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento e senza provare l’avvenuto adempimento degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa € 2.500,00, oltre agli accessori indicati nel titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorso.

  • art. 431 c.p.c.

    Il dispositivo della sentenza di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dal rapporto di lavoro costituisce titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    Ha fondato il rilievo secondo cui il Ministero, non avendo contestato la pretesa, non ha assolto all’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione e accertato l’inadempimento del titolo esecutivo, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
  • Il dispositivo di una sentenza di condanna pronunciata in favore del lavoratore per crediti derivanti dal rapporto di lavoro costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 431 c.p.c. e può fondare l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione obbligata.
  • Quando l’amministrazione costituita in giudizio non contesta l’inadempimento e non fornisce la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, l’onere probatorio gravante sull’amministrazione deve ritenersi non assolto.
  • In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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