Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1378/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 218/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 19.2.2025.

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Avellino, la notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la persistente mancata esecuzione dell'obbligo di attivazione della Carta elettronica del docente. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato all'amministrazione l'8 luglio 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. L'amministrazione non aveva fornito prova dell'avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni e per l'importo stabiliti dal giudice ordinario. È stato quindi ordinato al Ministero di attivare la Carta per complessivi € 1.500,00 entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento delle somme. Il TAR ha precisato che l'insufficienza dei fondi di bilancio o della disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato. Le spese, pari a € 800,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, incluso l'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto nel titolo da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere dato esecuzione alle statuizioni contenute nel titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti necessari entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione del giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le operazioni contabili e finanziarie necessarie, comprese l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione, il pagamento e il reperimento materiale delle risorse.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'insufficienza della disponibilità di cassa non costituiscono legittime cause di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l'amministrazione adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.