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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19719/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione un'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 10/10/2016. Dopo la notifica del ricorso, nessuna delle parti intimate si è costituita. Successivamente, in data 9 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal difensore. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia e ha affrontato solo il profilo degli effetti processuali di tale atto nel giudizio di cassazione, richiamando il fatto che non è richiesta l'accettazione delle altre parti e che l'atto è unilaterale recettizio idoneo a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione a seguito della rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia è stata validamente effettuata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e che, nel giudizio di legittimità, essa produce effetti senza necessità di accettazione da parte degli intimati. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché nessuno degli intimati si è costituito. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è valida se effettuata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore; produce effetti senza necessità di accettazione delle altre parti.

  • art. 306 c.p.c.

    La Corte ne evidenzia la non applicabilità al giudizio di cassazione quanto al requisito dell'accettazione della rinuncia.

  • art. 391 c.p.c.

    In mancanza di costituzione delle parti intimate non vi è luogo a statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ritiene inapplicabile il raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore, è atto unilaterale recettizio ed è di per sé idonea a determinare l'estinzione del processo.
  • A differenza di quanto previsto per la rinuncia nel processo di merito, nel giudizio di legittimità non è necessaria l'accettazione delle altre parti intimare affinché la rinuncia produca effetti.
  • Quando nessuna delle parti intimate si costituisce, il giudice di cassazione non provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso comporta il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione e rende definitiva la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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