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Sentenza

Sentenza n. 2368/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, diniego di nulla osta alla conversione e successivo provvedimento confermativo del Questore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia nell’ambito del decreto flussi, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza il 31 gennaio 2024. Prima della scadenza aveva chiesto il rinnovo o la conversione del titolo, documentando la sopravvenienza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Aveva poi reiterato la richiesta ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998. Il Questore aveva respinto l’istanza per mancanza del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione e aveva successivamente respinto anche la richiesta di revoca in autotutela. A seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, il Questore aveva confermato il diniego, richiamando il rigetto dello Sportello Unico, motivato dalla mancata validità del permesso di soggiorno alla data dell’istanza, poiché il titolo risultava scaduto il 31 gennaio 2024. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto la notifica del diniego di nulla osta e ha contestato che la validità del permesso stagionale alla data della richiesta costituisse requisito per la conversione. L’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo, per sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento, e la tardività dei motivi aggiunti relativamente al diniego di nulla osta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, ritenendo che il decreto del Questore del 12 gennaio 2026 non fosse una mera esecuzione dell’ordinanza cautelare, ma una nuova determinazione amministrativa, adottata all’esito di una rinnovata valutazione. Tale nuovo atto aveva quindi modificato l’assetto del rapporto amministrativo e fatto venir meno l’interesse alla decisione sul precedente diniego. È stata invece respinta l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti: l’amministrazione aveva provato la trasmissione del diniego al datore di lavoro, ma non la conoscenza effettiva dell’atto da parte del lavoratore, non risultando provata la ricezione della comunicazione postale né l’elezione di domicilio presso il datore. Nel merito, il TAR ha ritenuto illegittima la motivazione del diniego di nulla osta e del conseguente provvedimento questorile. L’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 consente al lavoratore stagionale che abbia svolto almeno tre mesi di attività lavorativa regolare e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato di chiedere la conversione del permesso; la disposizione non stabilisce un termine perentorio per presentare la domanda. Pertanto, la mera scadenza del permesso stagionale non può costituire, di per sé, motivo ostativo alla conversione. I motivi aggiunti sono stati accolti e sono stati annullati il diniego dello Sportello Unico del 7 novembre 2025 e il decreto confermativo del Questore del 12 gennaio 2026. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

    La norma non prevede un termine perentorio per la presentazione della domanda di conversione; conseguentemente, la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce, da sola, un limite ostativo alla conversione.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e il relativo regime di conversione, nella parte rilevante per la controversia.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, il lavoratore stagionale che abbia svolto almeno tre mesi di attività lavorativa regolare e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato può chiedere la conversione del permesso in un titolo per lavoro subordinato; la disposizione non stabilisce un termine perentorio per la presentazione della domanda.
  • La mera scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può, di per sé, impedire la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato quando ricorrano gli altri presupposti previsti dall’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998.
  • Quando, in esecuzione di una misura cautelare di riesame, l’amministrazione adotta una nuova determinazione all’esito di una rinnovata valutazione, il provvedimento originario perde autonomia lesiva e il ricorso contro di esso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La conoscenza del provvedimento da parte del datore di lavoro non dimostra automaticamente la conoscenza legale o effettiva del medesimo atto da parte del lavoratore destinatario; ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione occorre provare la ricezione della comunicazione da parte dell’interessato oppure l’elezione di domicilio presso il datore di lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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