Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3531/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) della SCIA/Istanza congiunta di Autorizzazione ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii. in VARIANTE (Pratica n° 13264231005-16092025-1618), presentata al SUAP del Comune di Casal di Principe (CE) per la realizzazione di una Stazione Radio Base (SRB) Codice Sito CE256, sita in Via Vaticale II Traversa n. 20, identificata al N.C.E.U. al Foglio 13, Particella 233, Subalterno 4 (Lastrico solare); b) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare il silenzio assenso formatosi sulla SCIA, nella parte in cui ha omesso la verifica del titolo di legittimazione edilizia/reale sull'area interessata;

Giustizia amministrativa202507053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: SCIA/istanza congiunta di autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione, in variante, di una stazione radio base su un lastrico solare, nonché il silenzio asseritamente formatosi sulla SCIA

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (Comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario dell'unità immobiliare identificata al foglio 13, particella 233, subalterno 5, ha impugnato la SCIA/istanza congiunta presentata per la realizzazione di una stazione radio base sul lastrico solare identificato al subalterno 4. Ha contestato l'omessa verifica, da parte dell'amministrazione, della legittimazione edilizia e reale dell'intervento, sostenendo che il controinteressato avesse autorizzato i lavori su un corpo di fabbrica non di sua esclusiva proprietà, ma rientrante tra le parti comuni, con necessità dell'autorizzazione di tutti i condomini e violazione dell'art. 1117 c.c. e della normativa sulle distanze. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente aveva acquisito piena conoscenza del titolo e della realizzazione delle opere il 1° ottobre 2025, in occasione del riscontro comunale a una richiesta di accesso, ma ha notificato il ricorso soltanto il 2 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, rilevando che il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. decorreva dal 1° ottobre 2025 e scadeva il 30 novembre 2025. Il ricorso, notificato il 2 dicembre 2025, era quindi tardivo. In via ulteriore e assorbente, il TAR lo ha dichiarato inammissibile perché diretto contro una SCIA, che ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990 non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Il terzo deve sollecitare l'esercizio dei poteri di verifica dell'amministrazione e, in caso di inerzia, può proporre esclusivamente l'azione avverso il silenzio disciplinata dall'art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a. La sentenza ha precisato che la tutela esperibile è un'azione autonoma di accertamento dell'insussistenza dei presupposti dell'attività segnalata, preceduta dalla sollecitazione dei controlli amministrativi e dall'eventuale inerzia dell'amministrazione; non è invece ammissibile l'impugnazione diretta della SCIA o di un asserito silenzio-assenso sulla stessa. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di annullamento decorre dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo; nel caso concreto il termine di sessanta giorni decorreva dal 1° ottobre 2025.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili; gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

    La SCIA ha natura di atto privatistico e non è direttamente impugnabile dal terzo. Il terzo deve prima sollecitare i poteri di verifica dell'amministrazione e, in caso di inerzia, proporre l'azione avverso il silenzio prevista dall'art. 31 c.p.a.

  • art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    In caso di inerzia dell'amministrazione sulla sollecitazione del terzo, costituisce lo strumento processuale esclusivo per ottenere una pronuncia sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    È la base normativa richiamata per l'istanza congiunta di autorizzazione relativa alla realizzazione della stazione radio base, ma la sentenza non esamina nel merito la legittimità dell'intervento.

Massime di principio

  • La SCIA non è un provvedimento tacito direttamente impugnabile, poiché ha natura privatistica; il terzo che si ritenga leso deve sollecitare l'esercizio dei poteri di verifica dell'amministrazione e, in caso di inerzia, proporre esclusivamente l'azione prevista dall'art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
  • La tutela del terzo contro una SCIA presuppone una condotta omissiva dell'amministrazione successiva alla sollecitazione dei controlli: non è ammissibile un'impugnazione diretta della segnalazione o del silenzio asseritamente formatosi su di essa.
  • Il termine per impugnare un atto lesivo decorre dalla piena conoscenza del titolo e dell'intervento; la notificazione effettuata oltre sessanta giorni da tale conoscenza determina l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 29 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTelecomunicazioni e impianti radioTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.