Ordinanza n. 47/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle determinazioni contenute nel provvedimento di sospensione dell’autorizzazione per il trasporto di animali vivi e del certificato di idoneità per conducenti e guardiani adottato dalla Direttrice f.f. della U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 in data -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- e comunicato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dell’autorizzazione al trasporto di animali vivi e del certificato di idoneità per conducenti e guardiani
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore autorizzato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’unità organizzativa dell’Azienda USL Umbria 1 ha sospeso l’autorizzazione per il trasporto di animali vivi e il certificato di idoneità per conducenti e guardiani, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR rileva, in via sommaria, che le questioni dedotte necessitano di approfondimento nel merito mediante pieno contraddittorio. Il fumus boni iuris è ravvisato nella possibile erroneità della misura adottata: la sanzione accessoria prevista dall’art. 544-sexies non risulta comminata dal giudice penale, mentre l’art. 9, comma 4, del d.lgs. 151/2007 prevede una sanzione inibitoria dell’attività di durata non superiore a due mesi, salvo reiterazione, che non risulta contestata. Il ricorrente ha inoltre precisato che il provvedimento gli è stato comunicato il giorno stesso della sua adozione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato. Ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris, in ragione del possibile contrasto tra la durata e il fondamento della sospensione disposta dall’amministrazione e la disciplina sanzionatoria applicabile, nonché un periculum in mora, poiché dall’immediata esecuzione sarebbe derivato un danno grave e irreparabile per il ricorrente. La sospensione cautelare non preclude all’amministrazione l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti a tutela del benessere degli animali. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso l’esecutività dell’atto.
art. 544-sexies c.p.
Prevede una sanzione accessoria penale che, secondo la valutazione cautelare del TAR, non risulta essere stata comminata dal giudice penale nel caso concreto.
art. 9, comma 4, d.lgs. 151/2007
Prevede una sanzione inibitoria dell’attività la cui durata non può eccedere due mesi, salvo l’ipotesi di reiterazione, non contestata al ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un’autorizzazione amministrativa può essere disposta quando emerga che la misura potrebbe eccedere i limiti temporali o sostanziali previsti dalla disciplina sanzionatoria applicabile, salva la verifica piena nel giudizio di merito.
- La sospensione cautelare dell’atto amministrativo richiede una valutazione congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; quest’ultimo sussiste quando l’immediata esecuzione della misura determina un danno grave e irreparabile all’attività del destinatario.
- La sospensione cautelare di una misura amministrativa non impedisce all’amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti, anche nel corso del giudizio, purché diretti alla tutela dell’interesse pubblico e conformi ai limiti derivanti dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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