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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15859/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Treviso diretta a rigettare la sua istanza di accertamento della nullità della consegna dalla Spagna all'Italia eseguita in base a mandato di arresto europeo. Sosteneva violazione del principio di specialità: la consegna, secondo la difesa, avrebbe dovuto riguardare soltanto la sentenza richiamata nel provvedimento spagnolo (G.i.p. Tribunale di Padova), mentre lo Stato italiano avrebbe inteso eseguire anche una diversa sentenza della Corte di Assise di appello di Bologna inclusa solo nel provvedimento di cumulo delle pene emesso dalla Procura di Bologna del 16 maggio 2016; inoltre il ricorrente lamentava di non aver potuto esercitare la difesa davanti alle autorità spagnole e che non risultava chiara l'estensione dell'autorizzazione alla consegna al titolo esecutivo aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Treviso per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che dagli atti non risultava chiaramente se l'autorità giudiziaria spagnola avesse autorizzato la consegna anche in relazione alla sentenza della Corte di Assise di appello di Bologna e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto utilizzare i poteri istruttori d'ufficio (art. 666, comma 5, c.p.p.) per richiedere chiarimenti e documenti alle autorità competenti e colmare le lacune motivazionali emerse. In mancanza di tali chiarimenti la decisione impugnata è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, artt. 26 e 32

    Norme recanti disposizioni sull'esecuzione del mandato di arresto europeo e sul principio di specialità: la Corte ha valutato la loro applicazione per determinare la portata della consegna e se l'esecuzione fosse limitata ai titoli espressamente autorizzati dall'autorità richiesta.

  • art. 721 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente; dal testo non emerge una interpretazione esplicita della Corte rispetto a questa norma, che è stata comunque evocata tra le norme invocate in relazione alla correttezza del procedimento esecutivo.

  • art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Convenzione EDU)

    Richiamato in relazione alla tutela della libertà personale: la questione dell'idoneità del provvedimento di consegna e del rispetto dei limiti autorizzati può avere rilievo ai fini della legittimità della privazione della libertà.

  • art. 13 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Convenzione EDU)

    Richiamato quale principio del diritto a un rimedio effettivo: la Corte ha considerato necessario che il giudice nazionale esamini compiutamente le contestazioni procedurali e proceda ad accertamenti, onde garantire un'effettiva tutela dei diritti dell'interessato.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione dispone di poteri istruttori d'ufficio per acquisire informazioni e documenti dalle autorità competenti. La Corte ha ritenuto che tali poteri dovessero essere esercitati per dissipare il dubbio sull'effettiva estensione dell'autorizzazione alla consegna.

Massime di principio

  • Il principio di specialità limita l'esecuzione a quanto espressamente autorizzato dall'autorità richiesta: se il mandato di consegna autorizza solo titoli specifici, lo Stato di esecuzione non può, senza chiara autorizzazione, procedere all'espiazione di altri titoli.
  • Quando sussistono dubbi sull'ambito dell'autorizzazione concessa dallo Stato richiesto, il giudice dell'esecuzione ha il dovere (anche d'ufficio) di acquisire chiarimenti e documentazione dalle autorità competenti prima di decidere; l'art. 666, comma 5, c.p.p. è lo strumento procedurale per farlo.
  • L'assenza nei provvedimenti di chiari elementi comprovanti l'estensione del mandato di arresto europeo verso ulteriori titoli esecutivi determina una lacuna conoscitiva e motivazionale che può condurre all'annullamento del provvedimento di rigetto e al rinvio per un nuovo giudizio.
  • Sebbene la questione della specialità possa essere sollevata nell'ambito del procedimento di consegna nello Stato richiesto, il giudice nazionale non è esonerato dall'accertare in modo concreto e documentato se la consegna autorizzata corrisponda ai titoli per i quali si pretende l'esecuzione.
  • In situazioni analoghe, chi richiede l'esecuzione (o le autorità che eseguono) dovrebbe procurare e depositare agli atti ogni documento probatorio dell'estensione dell'autorizzazione alla consegna (decisioni dell'autorità straniera, note esplicative), perché la mancanza di tali elementi può giustificare un annullamento e il rinvio del procedimento.

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