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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37711/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La parte attrice aveva chiesto la condanna del Ministero al risarcimento dei danni subiti all'interno di un edificio scolastico sito in Arena (VV). La domanda era stata rigettata in primo grado. Proposto appello, il Tribunale di Reggio Calabria lo aveva dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., ritenendo insussistenti ragionevoli probabilità di accoglimento. Nel ricorso per cassazione, la parte ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 348-bis, 348-ter e 101 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost., sostenendo che l'inammissibilità dell'appello era stata dichiarata dopo che la causa era già stata trattata ex art. 350 c.p.c., quindi fuori dal momento processuale consentito dall'art. 348-ter c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello era stata pronunciata dopo la trattazione della causa in appello e dunque in violazione della scansione procedimentale prevista dall'art. 348-ter c.p.c. Tale violazione integra un vizio proprio dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. ed è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza necessità di dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, che dovrà esaminare l'appello nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    disciplina la dichiarazione di inammissibilità dell'appello quando non vi siano ragionevoli probabilità di accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata, sentite le parti, prima della trattazione della causa ex art. 350 c.p.c.; se pronunciata dopo, il provvedimento è viziato.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come parametro processuale di doglianza, in relazione al contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    la violazione dell'art. 348-ter c.p.c. integra un vizio denunciabile in cassazione quale violazione di legge processuale.

  • art. 350 c.p.c.

    indica la fase di trattazione dell'appello oltre la quale non può più essere pronunciata l'inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale sulla proposta del relatore.

Massime di principio

  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. deve essere pronunciata solo nella fase preliminare e comunque prima della trattazione dell'impugnazione; se il giudice procede alla trattazione ex art. 350 c.p.c., il potere di dichiarare l'inammissibilità in via sommaria si consuma.
  • La violazione della scansione procedimentale prevista dall'art. 348-ter c.p.c. costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ed è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia necessario allegare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Quando l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è resa fuori dal momento processuale consentito, la Corte di cassazione deve cassarla con rinvio al giudice di merito affinché esamini l'impugnazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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