Cassazione Penale, Sentenza n. 12351/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva un duplice errore di fatto da parte della Corte di cassazione: 1) la Corte avrebbe frainteso il contenuto dell'originario ricorso per cassazione, non avendo riconosciuto che si contestava la fase di convalida dell'arresto; 2) non sarebbe stata fornita prova dell'avviso al difensore per l'udienza di convalida (nel verbale si indicava solo la data senza orario, tentativi o distanza temporale), con conseguente nullità dell'udienza per mancanza dell'assistenza del difensore di fiducia.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. Motivi: mancata allegazione dell'originario ricorso per cassazione (violazione del principio di autosufficienza del ricorso) e valutazione della Corte secondo cui l'originario ricorso impugnava l'ordinanza del 05/12/2022 (rigetto dell'eccezione di nullità) e non l'ordinanza di convalida. La Corte ha richiamato il principio per cui la fase di convalida dell'arresto è autonoma e le eventuali nullità vanno invocate con ricorso avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4, c.p.p. Esito pratico: inammissibilità, condanna al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore somma a titolo di sanzione pecuniaria (importo indicato nel dispositivo; nel testo fornito la cifra risulta troncata).
Norme richiamate
art. 625-bis cod.proc.pen.
ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per cassazione avverso sentenze/ordinanze; qui è la norma di rito invocata per il ricorso del ricorrente.
art. 391, comma 4, cod.proc.pen.
ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte interpreta che la vicenda relativa alla convalida dell'arresto debba essere impugnata con il ricorso specifico avverso l'ordinanza di convalida ai sensi di questa norma, essendo la fase di convalida autonoma rispetto alle fasi successive.
art. 616 cod.proc.pen.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità; la Corte applica le regole sulle spese e sulle sanzioni pecuniarie quando non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (giurisprudenziale)
richiamo consolidato alla necessità di allegare o trascrivere gli atti decisivi contestati
Interpretazione giurisprudenziale per cui il ricorrente deve allegare all'atto di impugnazione gli atti processuali rilevanti (o trascriverne il contenuto) quando si lamenta un'omessa o travisata valutazione; in loro mancanza il giudice di legittimità non è tenuto ad esaminare direttamente gli atti non prodotti.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000 (richiamata)
richiamata nella motivazione in tema di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La sentenza costituzionale viene utilizzata per motivare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità quando non è configurabile assenza di colpa.
Massime di principio
- In materia penale il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: allegare o trascrivere gli atti decisivi che si assume la Corte abbia travisato è obbligatorio; in mancanza il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La fase di convalida dell'arresto è autonoma rispetto ai successivi gradi e provvedimenti: le nullità verificatesi nella convalida devono essere impugnate specificamente con ricorso contro l'ordinanza di convalida (art. 391, comma 4, c.p.p.).
- La mera deduzione di errori di fatto senza documentazione probatoria (es. copia dell'originario atto impugnato) è insufficiente per ottenere l'esame della censura da parte della Corte di legittimità.
- Per far valere la nullità dell'udienza di convalida per mancata assistenza del difensore è necessario dimostrare in modo preciso e documentato l'assenza di effettivo avviso (data/ora, tentativi di avviso, modalità); indicazioni generiche nel verbale possono non essere ritenute sufficienti.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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