Cassazione Penale, Ordinanza n. 04837/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso sul suo appello. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata. Con il secondo motivo ha dedotto, in modo generico, difetto di motivazione per la mancata adesione alla richiesta di concordato in appello. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il bilanciamento invocato è vietato dall'art. 69, quarto comma, c.p.; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché il concordato non era stato accolto dal procuratore generale e quindi mancava il necessario accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo per il divieto legale di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata, il secondo perché la proposta di concordato in appello non era stata accolta dal procuratore generale e dunque era priva dell'accordo necessario.
Norme richiamate
art. 69, quarto comma, c.p.
esclude la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla recidiva contestata quando ricorra il divieto previsto dalla norma.
art. 69 c.p.
disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze, richiamato per escludere il bilanciamento richiesto dal ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva non può essere risolto in senso favorevole all'imputato quando la legge prevede un espresso divieto di prevalenza.
- Il vizio di motivazione è manifestamente infondato se la censura si pone in contrasto con un dato normativo chiaro e dirimente.
- La richiesta di concordato in appello presuppone l'accordo delle parti; in mancanza dell'adesione del pubblico ministero la doglianza sulla mancata adesione del giudice è infondata.
- In sede di legittimità sono inammissibili censure generiche o manifestamente infondate che non si confrontino con la ratio della decisione impugnata.
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