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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10955/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la ripetizione di somme trattenute sulla pensione di vecchiaia a titolo di contributo di solidarietà applicato dalla cassa previdenziale professionale. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della cassa alla restituzione di quanto trattenuto in favore del pensionato. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina primaria e costituzionale che regola l'autonomia delle casse privatizzate e i contributi di solidarietà, sostenendo la legittimità del prelievo; con il terzo ha contestato la decorrenza e la durata della prescrizione del diritto alla ripetizione, ritenendo applicabile il termine quinquennale e non quello decennale. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che le censure erano già state ripetutamente ritenute infondate da una giurisprudenza consolidata e che la ricorrente non aveva introdotto argomenti nuovi idonei a mutare orientamento, nemmeno con la memoria ex art. 378 c.p.c. La Corte ha quindi confermato il risultato sostanziale favorevole al pensionato, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà applicato dalla cassa previdenziale

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    richiamato, nel testo modificato e interpretato autenticamente, come base normativa dell'autonomia regolamentare della cassa e del prelievo

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    citato quale modifica della disciplina richiamata

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    richiamato come interpretazione autentica della disciplina previdenziale delle casse

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del quadro normativo invocato

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    invocati dalla ricorrente nel tentativo di giustificare la legittimità costituzionale del contributo

  • art. 1, l. n. 147/2013

    richiamato in relazione al regime del contributo e alla disciplina della prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere la prescrizione decennale, in contrasto con la tesi avversaria

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale

  • art. 129, r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato nel motivo sulla prescrizione

  • art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947

    richiamato nel motivo sulla prescrizione

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità, per contrasto delle censure con orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione camerale

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna per abuso del processo e per la somma ulteriore in favore della controparte e della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già più volte disattese da una giurisprudenza consolidata, senza offrire argomenti nuovi idonei a indurre un revirement.
  • In materia di prelievi o trattenute indebite su prestazioni pensionistiche, il diritto alla ripetizione di quanto pagato indebitamente non ha carattere periodico: il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e decorre dai singoli pagamenti.
  • La memoria successiva alla proposta di definizione accelerata non vale a superare l'inammissibilità se non introduce elementi realmente nuovi rispetto all'orientamento già consolidato.
  • La riproposizione della causa per la decisione nonostante una proposta ex art. 380-bis c.p.c. fondata su orientamento consolidato, senza apportare argomenti innovativi, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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