Cassazione Civile, Ordinanza n. 26816/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito INPS, emesso a seguito di verbale ispettivo, per contributi previdenziali ritenuti dovuti in relazione a più rapporti di lavoro considerati irregolari e, secondo l’INPS, subordinati. In primo e secondo grado l’opposizione della società è stata accolta solo per alcune posizioni e respinta per altre, sulla base delle risultanze testimoniali e di altri elementi istruttori ritenuti idonei a provare lo svolgimento di prestazioni lavorative subordinate e l’obbligo contributivo, anche nei casi in cui la società sosteneva assenze dal lavoro, mancanza di identificazione dei lavoratori, inattendibilità dei testi, irrilevanza degli accessi ispettivi e opponibilità di un precedente giudicato formatosi in un diverso giudizio. In cassazione la società ha articolato sette motivi, tutti sostanzialmente diretti a contestare: l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio relativo all’ordinanza ingiunzione; la valutazione delle deposizioni testimoniali; l’accertamento della subordinazione per singoli lavoratori; la mancata considerazione di una sentenza precedente favorevole e di ispezioni negative; la pretesa carenza di prova sull’identità dei lavoratori e sulla sussistenza di prestazioni irregolari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata sulla non opponibilità del giudicato formatosi in un diverso giudizio, sottolineando l’autonomia tra il giudizio sui contributi e quello sulle sanzioni amministrative relative al collocamento. Ha poi dichiarato inammissibili anche i motivi restanti, perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. La Corte ha ribadito che la valutazione dell’attendibilità dei testi e la selezione delle prove rilevanti spettano al giudice di merito, mentre in cassazione è consentito solo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione, non la censura della mera insufficienza motivazionale. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese all’INPS ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
primo comma; secondo comma
disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione e il deposito dell’ordinanza nei termini previsti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto ai limiti del vizio motivazionale nei termini oggi consentiti, non potendo investire la mera sufficienza della motivazione o una nuova lettura delle prove.
art. 111 Cost.
la motivazione deve essere percepibile e non meramente apparente; il vizio sussiste solo in presenza di anomalie gravi della motivazione.
art. 385, primo comma, c.p.c.
fondamento della condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
art. 2697 c.c.
richiamato in via generale nell’ambito dell’onere della prova, ma senza specifica decisione applicativa autonoma.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio non produce automaticamente efficacia riflessa in un processo avente ad oggetto un rapporto giuridico autonomo, anche se i fatti storici di base siano analoghi; occorre verificare l’identità del rapporto sostanziale e la titolarità autonoma delle posizioni coinvolte.
- Tra il giudizio relativo ai contributi previdenziali e quello relativo alle sanzioni amministrative per violazioni in materia di collocamento non sussiste, di regola, un rapporto di pregiudizialità idoneo a vincolare il primo con il secondo.
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una terza istanza di merito: restano riservate al giudice di merito la valutazione dell’attendibilità dei testimoni, la scelta delle prove ritenute decisive e la ricostruzione del fatto.
- La censura di vizio motivazionale è ammissibile solo nei ristretti limiti dell’anomalia motivazionale grave, non già per lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Quando la sentenza di appello è sorretta da una doppia conforme e da una motivazione coerente che esamini distintamente le singole posizioni controverse, le doglianze che si limitano a contestare il peso delle prove sono inammissibili.
- L’accertamento della subordinazione può fondarsi su testimonianze convergenti e su riscontri documentali o fattuali; la mancata contestazione specifica di tali elementi non consente in cassazione una rivalutazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26800/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26802/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26804/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26805/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26806/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26809/2023 del 19/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →