Sentenza n. 3435/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 20185/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione ministeriale di estinzione dell’autorizzazione FSMA e di rientro nella disponibilità dell’Amministrazione della numerazione LCN 14
Esito
Favorevole al resistente (ministero e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR Lazio sostenendo che la durata dodicennale dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi dovesse decorrere dall’avvio delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, intervenuto il 7 giugno 2012, oppure, in subordine, dall’assegnazione della numerazione LCN 14, avvenuta il 17 gennaio 2024. Deduceva violazione dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento, sostenendo che l’autorizzazione fosse divenuta efficace soltanto con la conoscenza dell’atto o con la concreta possibilità di esercitare l’attività, anche in ragione delle prescrizioni contenute nel titolo. Invocava inoltre l’art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 208/2021, sostenendo che la previsione di una durata comunque non inferiore a dodici anni imponesse una durata minima effettiva, non comprimibile dai ritardi dell’Amministrazione o dalla diversa tempistica dello switch-off nelle varie aree tecniche. Contestava altresì la natura perentoria del termine per la presentazione dell’istanza di rinnovo e deduceva violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede, correttezza e leale collaborazione, lamentando la mancata comunicazione preventiva dei criteri di computo della durata e dell’imminente scadenza del titolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’autorizzazione FSMA, quale provvedimento ampliativo e titolo abilitativo all’esercizio di un’attività economica, produca ordinariamente effetti dalla data della sua adozione, salvo specifiche prescrizioni autonome di carattere limitativo. Il fatto che l’attività non fosse immediatamente esercitabile per l’inoperatività del segnale digitale, per la successiva assegnazione della numerazione LCN o per il completamento dello switch-off attiene all’utilizzazione concreta del titolo e non incide sulla sua efficacia giuridica né sulla decorrenza della durata. Le prescrizioni dell’autorizzazione sono state ritenute meramente ricognitive degli obblighi normativi di settore, senza autonoma portata limitativa; pertanto non si applica l’art. 21-bis della legge n. 241/1990 e la conoscenza dell’atto non costituisce il dies a quo. L’art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 208/2021 stabilisce una durata non inferiore a dodici anni, ma non disciplina diversamente la decorrenza, che resta ancorata al rilascio del titolo. La diversa tempistica di utilizzo delle autorizzazioni, dovuta alla transizione tecnologica nelle diverse aree, non determina di per sé disparità di trattamento. Il termine per chiedere il rinnovo, previsto almeno trenta giorni prima della scadenza, è stato qualificato come sostanzialmente perentorio in ragione della funzione di assicurare continuità e ordinata gestione di frequenze e numerazioni, risorse scarse e pianificate; la sua inosservanza comporta la cessazione naturale del titolo senza margini discrezionali per l’Amministrazione. È stata infine esclusa la violazione del legittimo affidamento, non risultando condotte amministrative specifiche, univoche e idonee a far ritenere una diversa decorrenza, né un obbligo generalizzato del Ministero di informare individualmente gli operatori della scadenza o dei criteri di computo, desumibili dalla normativa e dall’atto autorizzatorio. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 in favore del Ministero e in euro 2.000 in favore della controinteressata; nulla spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 21-bis l. 241/1990
L’efficacia differita alla comunicazione o alla conoscenza del provvedimento opera per gli atti recettizi o per i provvedimenti contenenti prescrizioni autonome e specificamente limitative; non si applica a un’autorizzazione ampliativa le cui prescrizioni siano meramente ricognitive di obblighi normativi.
art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 208/2021
comunque non inferiore a dodici anni
La disposizione assicura una durata legale minima di dodici anni dell’autorizzazione FSMA, ma non stabilisce un dies a quo collegato all’effettivo utilizzo del titolo; in assenza di diversa previsione, la durata decorre dal rilascio.
art. 93, comma 2, c.p.c.
È richiamato nel dispositivo per disporre la comunicazione della sentenza alla controinteressata personalmente.
Massime di principio
- Le autorizzazioni amministrative di natura ampliativa producono, di regola, effetti dalla data della loro adozione; la concreta impossibilità o difficoltà di esercitare l’attività autorizzata per fattori tecnici, organizzativi o per la necessità di conseguire ulteriori utilità non differisce il dies a quo dell’efficacia e della durata del titolo.
- L’efficacia recettizia prevista dall’art. 21-bis della legge n. 241/1990 non ricorre quando le prescrizioni contenute in un provvedimento ampliativo sono soltanto ricognitive di obblighi già imposti dalla legge e non introducono autonome limitazioni peggiorative della sfera giuridica del destinatario.
- La previsione normativa di una durata minima di un titolo abilitativo non implica, in assenza di una specifica disposizione, il diritto a una durata minima di effettivo sfruttamento economico: la durata legale decorre dalla data di rilascio del provvedimento, non dall’avvio concreto dell’attività.
- Il termine per presentare l’istanza di rinnovo di un’autorizzazione può essere qualificato come perentorio anche in via interpretativa quando la funzione della previsione e gli effetti dell’inosservanza mostrino che il rispetto del termine condiziona la prosecuzione del rapporto e che la sua scadenza comporta la cessazione del titolo.
- Il legittimo affidamento richiede condotte amministrative specifiche, univoche e idonee a generare una ragionevole aspettativa, oltre alla buona fede del privato; la mera incertezza interpretativa della disciplina non fonda un affidamento tutelabile e non impone all’Amministrazione un obbligo generalizzato di comunicazione individuale della scadenza di titoli desumibile dalla normativa e dall’atto autorizzatorio.
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