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Sentenza

Sentenza n. 682/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1089/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.08.2024.

Giustizia amministrativa202501807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza n. 1089/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1089/2024, pubblicata il 28 agosto 2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 4 aprile 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il giudice amministrativo, adito in ottemperanza, deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata persistente inerzia dell'amministrazione giustifica la nomina preventiva di un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato può essere rivolto sia all'amministrazione soccombente sia all'organo dirigenziale competente a compiere gli adempimenti necessari, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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