Sentenza n. 15729/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo statunitense di medico specialista in Medicina Interna, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego del Ministero della Salute, comunicato il 6 maggio 2025, relativo al riconoscimento del titolo di medico specialista denominato “Family Practice Residency”, conseguito negli Stati Uniti, chiedendone l’annullamento insieme agli atti connessi, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi del 20 marzo 2025. Nel corso del giudizio ha dichiarato, con memoria del settembre 2026, di non avere più interesse alla decisione, riferendo di aver dovuto modificare la propria attività lavorativa e professionale per motivi di salute. La sentenza non esamina i motivi di illegittimità del diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi sulla legittimità del diniego. In presenza dell’espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, e in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice non può decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire; deve prendere atto della dichiarazione. Spese compensate in ragione della natura e delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La disposizione è richiamata dal giudice nel quadro normativo applicato alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, e non risultano repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice amministrativo deve prenderne atto e dichiarare improcedibile il ricorso, senza decidere il merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Nel processo amministrativo, sino a quando la causa non è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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