Sentenza n. 786/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo previa sospensione cautelare, - della determinazione del Comune di Montespertoli prot. n. 556 del 29.07.2025, comunicata con nota PEC ricevuta in data 30.07.2025, recante l’aggiudicazione a SORIT della gara per l’affidamento “della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e patrimoniale del Comune di Montespertoli, per la durata di 5 anni” (CIG: B5D54CF9CE); - dei verbali della commissione della gara del 9.05.2025, del 23.05.2025 e del 30.05.2025; - della determinazione del Comune di Montespertoli prot. n. 427 del 6.06.2025, recante l’approvazione dei verbali di gara e la proposta di aggiudicazione; - del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale di appalto, ivi compresi i relativi allegati tra cui il piano economico finanziario, anche nella parte in cui è stabilita la percentuale di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali degli anni precedenti, la capacità di riscossione e conseguentemente il valore dell’appalto e l’aggio a base d’asta; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia ex artt. 121 e 122 cod. proc. amm. del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio con l’aggiudicatario della procedura, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei servizi stessi; e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 8.01.2026 - del contratto di “Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e patrimoniale CIG: B5D54CF9CE” rep. n. 7/2025, sottoscritto in data 13.11.2025 tra il Comune di Montespertoli e SORIT S.p.A., esibito in giudizio dal Comune in data 31.12.2025, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei servizi stessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, atti di gara e successivo contratto di concessione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’impresa aggiudicataria, i verbali di gara, gli atti della lex specialis e, con motivi aggiunti, il contratto stipulato nelle more. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 14 del disciplinare e dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, nonché eccesso di potere, sostenendo che la commissione avrebbe illegittimamente accettato chiarimenti ambigui e contraddittori forniti dall’aggiudicataria in ordine alla percentuale stimata di riscossione indicata nel PEF. Secondo la ricorrente, la commissione avrebbe dovuto ritenere inattendibile la percentuale del 44,43%, superiore alla stima del 34% contenuta negli atti di gara, e svolgere ulteriori verifiche istruttorie sui dati dichiarati. In via subordinata, con il secondo motivo, ha contestato la legittimità del bando, del disciplinare e del capitolato nella parte relativa alla stima del valore della concessione e della capacità di riscossione, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe fornito ai concorrenti un dato statistico errato, tale da impedire la formulazione di offerte serie e competitive. La ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la lex specialis fosse chiara nel lasciare ai concorrenti la determinazione sia della percentuale stimata di riscossione sia dell’aggio offerto, imponendo soltanto di mantenere invariata la stima delle partite affidate. Le percentuali indicate dalla stazione appaltante erano espressamente qualificate come stime non vincolanti, formulate in ragione dell’atipicità dell’attività e dell’assenza di dati certi; gli atti di gara avvertivano inoltre che il Comune non sarebbe stato responsabile delle differenze tra i valori stimati e quelli effettivi. Pertanto, i concorrenti dovevano valutare criticamente i dati posti a base di gara e formulare autonomamente le proprie previsioni. Quanto all’offerta dell’aggiudicataria, la commissione aveva legittimamente richiesto chiarimenti ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 14 del disciplinare. I chiarimenti, fondati sui dati dell’attività svolta dalla stessa impresa quale gestore uscente, con particolare riferimento alle annualità 2022 e 2023, sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la percentuale indicata nel PEF e la sua sostenibilità. Non era necessaria un’ulteriore istruttoria, poiché i dati erano già conosciuti dall’amministrazione tramite le rendicontazioni del precedente servizio e non erano nella disponibilità esclusiva dell’aggiudicataria: anche gli altri concorrenti avrebbero potuto richiedere chiarimenti o accedere alla documentazione. Sono state respinte anche le censure rivolte alla lex specialis. Il contratto non è stato dichiarato inefficace né è stato disposto il subentro. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
Consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta, nei limiti della non modificabilità dell’offerta stessa; nel caso concreto, la richiesta di chiarimenti sull’attendibilità del PEF è stata ritenuta legittima e sufficiente.
art. 14 del disciplinare di gara
Prevedeva la possibilità di richiedere chiarimenti sull’offerta; è stato utilizzato quale fondamento della richiesta rivolta all’aggiudicataria.
art. 3 del disciplinare di gara
Stabiliva che i concorrenti mantenessero invariata la stima delle partite affidate, indicando autonomamente la percentuale stimata di riscossione e l’aggio offerto.
art. 5 del capitolato speciale
Disciplinava la stima del valore della concessione e chiariva il carattere non vincolante delle stime relative ai crediti, alle pratiche e alle percentuali di riscossione.
artt. 14 e 179 d.lgs. 36/2023
Norme invocate dalla ricorrente in relazione alla determinazione del valore della concessione; le relative censure sono state respinte in ragione della chiarezza e del carattere meramente estimativo dei dati di gara.
Massime di principio
- Quando la lex specialis qualifica espressamente come stime non vincolanti i dati relativi al valore della concessione e alla capacità di riscossione, lasciando ai concorrenti la formulazione autonoma delle previsioni economiche, tali dati non costituiscono necessariamente parametri inderogabili dell’offerta, purché le regole di gara siano chiare e consentano una valutazione critica delle informazioni fornite dalla stazione appaltante.
- Nelle concessioni remunerate mediante aggio sulle somme effettivamente riscosse, è legittimo trasferire sul concessionario il rischio operativo e richiedere ai concorrenti di stimare autonomamente la percentuale di riscossione attesa, quando gli atti di gara esplicitano l’incertezza dei dati e le conseguenze economiche dell’eventuale mancato raggiungimento dei livelli stimati.
- Il chiarimento richiesto ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 è legittimo quando mira a verificare la coerenza e sostenibilità dell’offerta già formulata, senza consentirne la modifica. La commissione può ritenere sufficiente il chiarimento basato su dati conosciuti dall’amministrazione attraverso la precedente gestione del servizio, senza dover svolgere ulteriori approfondimenti se la spiegazione risulta coerente e verificabile.
- Non sussiste una violazione della par condicio per il fatto che l’aggiudicatario disponga, in ragione della precedente gestione del servizio, di dati utili alla formulazione del PEF, quando tali dati non siano nella sua disponibilità esclusiva e tutti i concorrenti possano acquisirli mediante richieste di chiarimenti o accesso alla stazione appaltante.
- La mancata attivazione, da parte del concorrente, degli strumenti di chiarimento o di accesso previsti dalla documentazione di gara può assumere rilievo nella valutazione della censura relativa all’asimmetria informativa, quando le informazioni ritenute rilevanti erano accessibili a tutti gli operatori economici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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