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Sentenza

Sentenza n. 902/2026 - Roma, Sezione 2B

per la declaratoria - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roma Capitale sulla istanza/diffida della Amplired S.p.A. del 21/07/2022, finalizzata a riconoscere il diritto di credito della medesima Società per la somma di € 1.048.784,61, quali importo dovuto per oneri di costruzione ed urbanizzazione versati per i permessi di costruire ottenuti e non integralmente utilizzati; - per la conseguente condanna del Comune di Roma Capitale ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Giustizia amministrativa202212201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio serbato da Roma Capitale sull'istanza/diffida di restituzione degli oneri di costruzione e urbanizzazione versati per volumetria non integralmente realizzata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare permesso edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, titolare di un permesso di costruire e di successive varianti per la realizzazione di un complesso commerciale, deduceva di avere versato complessivamente € 1.680.424,89 a titolo di costo di costruzione e oneri di urbanizzazione e di avere diritto alla restituzione di € 1.048.784,61, essendo state realizzate soltanto due delle tre edificazioni previste. Con istanza/diffida del 21 luglio 2022 chiedeva al Comune la restituzione delle somme non dovute, oltre agli interessi legali. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione proponeva ricorso chiedendo l'accertamento del credito e la condanna alla restituzione. Deduceva: violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di economicità, correttezza e buon andamento, nonché sviamento; violazione dell'art. 16 d.P.R. 380/2001, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, sviamento e violazione degli artt. 2033 e 2041 c.c. Nel corso del giudizio Roma Capitale riconosceva il diritto alla restituzione, rideterminando l'importo dovuto in € 1.041.293,95, e pagava un acconto di € 347.097,95, ma non corrispondeva il saldo né gli interessi legali richiesti dalla data della diffida.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, quando il permesso di costruire non venga utilizzato o sia utilizzato solo parzialmente, viene meno la causa del pagamento del contributo concessorio relativo alla parte di intervento non realizzata e sorge, ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'obbligo dell'amministrazione di restituire quanto indebitamente percepito. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda relativa alla sorte capitale, poiché Roma Capitale ne aveva riconosciuto la debenza in corso di causa. Ha invece accolto la domanda relativa agli interessi, stabilendo che l'art. 2033 c.c. riconosce gli interessi dalla "domanda", da intendersi non solo come domanda giudiziale ma anche come atto stragiudiziale avente valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. La società ha pertanto diritto agli interessi legali sull'importo riconosciuto di € 1.041.293,95 dalla diffida del 21 luglio 2022 sino all'effettivo pagamento, imputando l'acconto di € 347.097,95 prima agli interessi e poi al capitale, in applicazione dell'art. 1194 c.c. Il saldo capitale e gli interessi dovevano essere corrisposti nei limiti indicati in motivazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Il contributo concessorio è collegato all'attività di trasformazione del territorio; per la volumetria non realizzata viene meno la causa del pagamento e sorge il diritto alla restituzione.

  • art. 2033 c.c.

    Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.

    La ripetizione dell'indebito opera anche per contributi concessori relativi a volumetria non realizzata, integralmente o parzialmente. Gli interessi legali decorrono dalla domanda, comprensiva dell'atto stragiudiziale di costituzione in mora, anche quando l'accipiens sia in buona fede.

  • art. 1219 c.c.

    Una specifica istanza o diffida idonea a costituire in mora il debitore può far decorrere gli interessi sulla somma da restituire anteriormente alla domanda giudiziale.

  • art. 1194 c.c.

    In assenza di diverso accordo, i pagamenti parziali devono essere imputati prima agli interessi maturati e poi al capitale.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    Le disposizioni sono richiamate in relazione all'obbligo di buon andamento e di conclusione dell'azione amministrativa, ma la definizione della sorte capitale è stata superata dal riconoscimento amministrativo intervenuto in corso di giudizio.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza autonoma applicazione nella ratio decisoria.

Massime di principio

  • Quando un permesso di costruire è utilizzato solo parzialmente, il contributo concessorio relativo alla volumetria non realizzata è privo della causa originaria e deve essere restituito dall'amministrazione ai sensi dell'art. 2033 c.c.; il diritto alla restituzione non presuppone la mancata realizzazione integrale dell'intervento.
  • Ai fini dell'art. 2033 c.c., il termine "domanda" dal quale decorrono gli interessi sull'indebito oggettivo non coincide necessariamente con la domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
  • Il riconoscimento, nel corso del giudizio, dell'obbligo amministrativo di restituire la sorte capitale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale domanda, senza impedire la decisione sulla domanda accessoria relativa agli interessi legali.
  • In mancanza di diverso accordo, il pagamento parziale del debito restitutorio deve essere imputato prima agli interessi maturati e poi al capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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