Cassazione Civile, Ordinanza n. 23977/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società committente nel fallimento di una società appaltatrice. La committente domandava l’ammissione di un credito complessivo, in parte per danni da inadempimento del contratto di appalto relativo alla manutenzione di numerosi supermercati, in parte per ripetizione di indebito per avere pagato alla fallita un credito che, al momento del pagamento, era già stato ceduto a un istituto bancario. Il tribunale aveva ammesso solo il credito da indebito e aveva respinto la parte risarcitoria ritenendo il contratto inopponibile alla procedura per difetto di data certa. Il fallimento ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina del giudicato endofallimentare, sostenendo che il rigetto dell’ammissione del credito della banca cessionaria precludesse la ripetizione dell’indebito; 2) violazione delle regole sulle contestazioni e sulla prova, deducendo che il fatto costitutivo dell’indebito non fosse stato provato; 3) omesso esame e violazione dell’art. 1189 c.c., sostenendo che il pagamento al creditore apparente avesse liberato la debitrice e impedisse la ripetizione. La società committente resisteva e proponeva ricorso incidentale, censurando la decisione nella parte in cui aveva ritenuto privo di data certa il contratto di appalto e quindi inopponibili al fallimento i crediti nascenti dall’inadempimento, deducendo che vi fosse documentazione idonea a provare l’anteriorità del contratto e che il curatore, avendo fatto propria in altro giudizio la domanda della fallita fondata su quel contratto, non potesse negarne la data anteriore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del fallimento, ritenendo infondati il motivo sul giudicato endofallimentare, quello sulla prova dell’indebito e quello fondato sull’art. 1189 c.c., osservando in sintesi che la mancata ammissione del credito della banca cessionaria era dipesa da una ragione di rito e non escludeva il diritto della debitrice alla ripetizione, che si trattava di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., e che l’eccezione del creditore apparente non poteva essere opposta da chi aveva ricevuto il pagamento indebito. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale della committente: ha affermato che, in verifica del passivo, la data certa della scrittura privata va valutata secondo l’art. 2704 c.c. perché il curatore è terzo rispetto ai creditori, ma che, quando il curatore abbia in altro giudizio fatto propria la domanda della fallita fondata sulla medesima scrittura, il dovere di lealtà processuale impedisce di negarne l’anteriorità; pertanto il decreto impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Rovigo in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 96 e 98 l.f.
richiamati dal ricorrente principale per sostenere l’efficacia preclusiva del giudicato endofallimentare, ma la Corte ne esclude l’effetto preclusivo nel caso concreto perché la precedente esclusione del credito era fondata su un vizio di rito.
artt. 112 e 115 c.p.c.
invocati per contestare l’accertamento probatorio del fatto costitutivo dell’indebito; il motivo è ritenuto infondato.
art. 1189 c.c.
la Corte afferma che la disciplina del pagamento al creditore apparente non è invocabile da chi ha ricevuto il pagamento indebito per opporsi alla ripetizione.
art. 2033 c.c.
la Corte qualifica il pagamento come indebito oggettivo, per il quale non è richiesto l’errore del solvens circa l’esistenza dell’obbligazione; la buona o mala fede dell’accipiens rileva solo ai fini degli interessi.
art. 2704 c.c.
in sede di verifica del passivo l’anteriorità della scrittura privata deve essere provata secondo le regole sulla data certa, poiché il curatore è terzo rispetto ai creditori concorsuali e al fallito.
art. 88 c.p.c.
il dovere di lealtà e probità impedisce alla parte di sostenere, in giudizi diversi, posizioni incompatibili sulla medesima scrittura e sulla sua anteriorità.
Massime di principio
- Il rigetto dell’ammissione al passivo di un credito per una ragione processuale non produce di per sé un giudicato sostanziale sull’inesistenza del credito, né preclude automaticamente l’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal debitore che abbia pagato un soggetto non legittimato a ricevere.
- Nell’indebito oggettivo la ripetizione presuppone solo che l’accipiens non avesse titolo a ricevere la prestazione; non è necessario che il solvens versi in errore sulla debenza, e la buona o mala fede dell’accipiens rileva solo per la decorrenza degli interessi.
- La disciplina del pagamento al creditore apparente tutela il debitore che paga in buona fede verso il vero creditore, ma non può essere invocata da chi ha incassato il pagamento indebito per paralizzare la domanda di ripetizione.
- In sede di verifica del passivo, la data certa della scrittura privata è necessaria per opporre il credito alla procedura, poiché il curatore agisce come terzo rispetto ai rapporti tra fallito e creditori.
- Il curatore che, in un diverso giudizio, faccia propria la domanda della fallita fondata su una scrittura privata non può poi negarne l’anteriorità nel giudizio di ammissione al passivo, perché il dovere di lealtà processuale impedisce condotte processuali incompatibili sulla medesima vicenda documentale.
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