Sentenza n. 4578/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. HOSSIN ABUL, in data 18.08.2025 - su istanza del ricorrente, datore di lavoro, Sig. PEZONE GIUSEPPE, (ID PRATICA: (CE0308457139), emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione – Prefettura di Caserta notificato il 18.8.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza o revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancato ingresso del lavoratore entro sei mesi dal rilascio
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore di un cittadino del Bangladesh. Il nulla osta era stato trasmesso nel settembre 2023 all’Ambasciata italiana a Dhaka e il lavoratore aveva tempestivamente presentato domanda di visto. Dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 145/2024, l’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, era stata sospesa fino alla conferma espressa dello Sportello unico dell’immigrazione dell’esito positivo delle verifiche, con contestuale sospensione dei procedimenti per il rilascio dei visti. Nonostante ciò, il 18 agosto 2025 la Prefettura aveva dichiarato la decadenza del nulla osta per decorso del termine semestrale previsto dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, senza considerare la sospensione legale del procedimento e dell’efficacia del titolo. Sono stati dedotti la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente, violazione dei principi di buona fede e buon andamento e violazione della disciplina speciale sopravvenuta. Il ricorrente ha sostenuto che il mancato rilascio del visto non fosse imputabile a lui o al lavoratore, ma all’inerzia consolare, alla sospensione legale e al mancato completamento delle verifiche da parte della Prefettura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che, pur essendo in via generale corretto considerare il nulla osta privo di efficacia dopo sei mesi senza ingresso del lavoratore, tale disciplina non potesse essere applicata automaticamente durante la sospensione introdotta dall’art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024. La sospensione legale dell’efficacia del nulla osta e del procedimento di rilascio del visto comporta anche la sospensione del decorso dei termini collegati, incluso il termine semestrale di validità del nulla osta. Poiché il lavoratore aveva tempestivamente richiesto il visto e non risultava comunicata la conferma espressa delle verifiche dello Sportello unico, la procedura era ancora soggetta alla sospensione prevista dalla legge. La Prefettura non poteva quindi dichiarare automaticamente la decadenza come se la disciplina sopravvenuta non esistesse; avrebbe dovuto completare le verifiche necessarie alla rimozione della sospensione. Il decorso del termine non poteva operare durante un periodo nel quale al titolare era legalmente impedito utilizzare il titolo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato per l’ingresso del lavoratore straniero; il nulla osta oggetto della controversia era stato rilasciato ai sensi di tale disposizione.
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Prevede il termine di validità semestrale del nulla osta, il cui decorso deve essere coordinato con la sospensione legale dell’efficacia del titolo.
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
Prevede la validità del nulla osta per sei mesi dal rilascio; la disposizione non consente la dichiarazione automatica di decadenza quando il decorso del termine sia stato sospeso da una disciplina speciale sopravvenuta.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato invocato per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ma la decisione si fonda principalmente sull’illegittimità sostanziale della decadenza automatica.
art. 3, commi 2 e 3, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
“Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”.
Introduce una sospensione legale dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti di rilascio dei visti per determinate nazionalità, tra cui il Bangladesh fino al 31 dicembre 2025. La sospensione impedisce il decorso del termine di validità del nulla osta e impone allo Sportello unico di completare le verifiche prima della prosecuzione della procedura.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta sospende legalmente l’efficacia di un nulla osta e il procedimento amministrativo necessario per utilizzarlo, sono sospesi anche i termini collegati alla validità del titolo, salvo diversa previsione normativa.
- La decadenza per decorso del termine di validità di un titolo autorizzatorio non può essere dichiarata durante il periodo in cui l’utilizzo del titolo è legalmente impedito da una sospensione disposta direttamente dalla legge.
- L’amministrazione non può applicare automaticamente una disciplina generale sulla decadenza ignorando una disciplina speciale sopravvenuta che abbia sospeso l’efficacia del titolo e il procedimento finalizzato al suo utilizzo.
- Quando il mancato perfezionamento della procedura di ingresso dipende da una sospensione legale, dall’inerzia dell’autorità consolare o dal mancato completamento delle verifiche imposte all’amministrazione, il ritardo non può essere imputato al titolare del nulla osta ai fini della decadenza.
- La sospensione dell’efficacia di un titolo rende inesigibile, per il periodo della sospensione, il comportamento che il termine decadenziale mira a sollecitare; pertanto, il termine non può decorrere contro il titolare durante tale periodo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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