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Sentenza

Sentenza n. 832/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della dotazione organica complessiva di docenti di scuola primaria della provincia di Firenze adottata dall’Ambito Territoriale della provincia di Firenze (da ora ATP) presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (da ora USR) con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- inviato ai ricorrenti in data -OMISSIS-, con riferimento a quella assegnata all’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Fiesole; - della motivazione di cui alla nota n. -OMISSIS-del -OMISSIS- a firma della Dott.ssa -OMISSIS-dell’ATP di Firenze, fornita a seguito di richiesta dei ricorrenti, nella parte in cui è asserito che la deroga al minimo di allievi per classe prevista dall’art. 3 del DPR 81/2009 non si applica al caso di specie in quanto Fiesole sarebbe un comune semi montano; - nonché del diniego opposto dalla Dirigente Scolastica dell’IC “-OMISSIS-” di Fiesole e Vaglia all’istanza di accesso agli atti proposta dai ricorrenti al fine di acquisire gli atti richiesti formalizzato con nota Prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente di data ignota e non conosciuto. con condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione immediata dei provvedimenti volti a ripristinare le iscrizioni dei figli dei ricorrenti al plesso del Girone così come erano state inviate dai medesimi nei termini di cui alla CM sulle iscrizioni per l’a.s. 2024/25 e, quindi, alla costituzione della classe I presso la scuola primaria “-OMISSIS-” del Girone. In ogni caso per la declaratoria del diritto dei figli dei ricorrenti all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria “-OMISSIS-” ubicata nella frazione del Girone nel Comune di Fiesole, plesso dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Fiesole. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 luglio 2024: per declaratoria del diritto dei figli dei ricorrenti all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria “-OMISSIS-” del Girone plesso dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Fiesole - della dotazione organica complessiva di docenti di scuola primaria della provincia di Firenze adottata dall’Ambito Territoriale della provincia di Firenze (da ora ATP) presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (da ora USR) con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- inviato ai ricorrenti in data -OMISSIS-, con riferimento a quella assegnata all’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Fiesole; - della motivazione di cui alla nota n. -OMISSIS-del -OMISSIS- a firma della Dott.ssa -OMISSIS-dell’ATP di Firenze, fornita a seguito di richiesta dei ricorrenti, nella parte in cui è asserito che la deroga al minimo di allievi per classe prevista dall’art. 3 del DPR 81/2009 non si applica al caso di specie in quanto Fiesole sarebbe un comune semi montano; nonché del diniego opposto dalla Dirigente Scolastica dell’IC “-OMISSIS-” di Fiesole e Vaglia all’istanza di accesso agli atti proposta dai ricorrenti al fine di acquisire gli atti richiesti formalizzato con nota Prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente di data ignota e non conosciuto. con condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione immediata dei provvedimenti volti a consentire l’iscrizione dei figli dei ricorrenti alla classe prima della scuola primaria “-OMISSIS-” del Girone e, quindi, alla costituzione della relativa classe presso la scuola primaria.

Giustizia amministrativa202400961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dotazione organica dei docenti di scuola primaria assegnata all'istituto comprensivo, motivazione dell'amministrazione sull'inapplicabilità della deroga al numero minimo di alunni per classe e diniego di accesso agli atti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la dotazione organica dei docenti di scuola primaria della provincia di Firenze, nella parte relativa all'istituto comprensivo di Fiesole, contestando il mancato riconoscimento delle condizioni per costituire una classe prima presso il plesso del Girone. Hanno inoltre contestato la motivazione dell'Ambito Territoriale di Firenze secondo cui la deroga al numero minimo di alunni per classe prevista dall'art. 3 del d.P.R. 81/2009 non sarebbe applicabile, poiché Fiesole sarebbe un comune semi-montano, nonché il diniego della dirigente scolastica all'accesso agli atti. I ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti, la declaratoria del diritto dei figli all'iscrizione presso il plesso del Girone e la condanna dell'amministrazione all'adozione dei provvedimenti necessari alla costituzione della classe prima. Con motivi aggiunti hanno riproposto le medesime domande, chiedendo di consentire l'iscrizione e la costituzione della classe.

La decisione

Nel corso del giudizio, il 13 marzo 2026, i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L'Avvocatura erariale ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese. Il TAR, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato improcedibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure relative alla dotazione organica, alla deroga al numero minimo di alunni per classe, al diritto all'iscrizione o al diniego di accesso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 81/2009

    deroga al minimo di allievi per classe

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti in relazione alla possibilità di derogare al numero minimo di alunni per la costituzione della classe; il giudice non ne ha esaminato l'applicabilità, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi dei minori e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale riproduzione e diffusione del presente provvedimento

    La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati quale fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dall'amministrazione resistente, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza esame delle questioni di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate se tale regolazione è concordemente richiesta dalle parti e ritenuta dal giudice conforme alle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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