Cassazione Civile, Ordinanza n. 15223/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013, l'Agenzia notificava alla società una cartella di pagamento per IRPEF. La contribuente impugnava la cartella deducendo censure procedimentali e di merito; in corso di primo grado depositava documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte della CTP. L'Agenzia proponeva appello, ma la CTR lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che, mancando un impulso del contribuente e non essendo stata impugnata la statuizione sulle spese, l'atto impositivo si fosse consolidato. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, in relazione all'art. 100 c.p.c., sostenendo che la sola presentazione dell'istanza di definizione agevolata non equivale a perfezionamento della procedura, che non risultava effettuato il pagamento dovuto e che, dunque, sussisteva interesse dell'Ufficio a impugnare la decisione che aveva dichiarato cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per difetto di interesse e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto dei principi affermati. La Corte ha chiarito che, nel regime della definizione agevolata, la cessazione della materia del contendere richiede il perfezionamento della procedura, e quindi anche il pagamento dovuto; in caso contrario la definizione non produce effetti e l'Ufficio conserva interesse a contestare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
indicato come base del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi da cui è scaturita la cartella di pagamento.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in legge
la definizione agevolata produce effetti solo se la procedura è perfezionata; il mancato, insufficiente o tardivo versamento fa venir meno gli effetti della definizione e consente la prosecuzione del recupero coattivo.
art. 100 c.p.c.
richiamato in relazione all'interesse ad agire e ad impugnare; la Corte esclude che l'Amministrazione fosse carente di interesse a impugnare la decisione di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata nel ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nella disciplina del mancato pagamento della definizione agevolata, con esclusione della rateizzazione del residuo dovuto.
Massime di principio
- Nel contesto della definizione agevolata delle controversie tributarie, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo se risulta perfezionata la procedura prevista dalla legge, inclusi gli adempimenti di pagamento richiesti.
- La mera presentazione dell'istanza di adesione al condono non è sufficiente, di per sé, a determinare l'estinzione del giudizio o a consolidare l'atto impugnato.
- Se il contribuente non effettua il pagamento dovuto per la definizione agevolata, la definizione non produce effetti e l'agente impositore/riscossore conserva il potere di recupero e l'interesse a contrastare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- In presenza di una declaratoria di cessazione della materia del contendere fondata su una definizione agevolata non perfezionata, l'Amministrazione ha interesse ad impugnare la decisione per ottenere l'accertamento della mancata estinzione del rapporto tributario.
- La cessazione della materia del contendere in materia tributaria non opera automaticamente per il solo avvio della procedura di condono, ma richiede un accertamento positivo dei presupposti stabiliti dalla disciplina speciale.
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