Cassazione Penale, Sentenza n. 5184/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio del secondo gruppo di reati, l'ordinanza impugnata. Avvalendosi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen. ha rideterminato la pena complessiva per il secondo gruppo in anni due, mesi tre di reclusione e 580 euro di multa, sottraendo la porzione di pena (mesi quattro e 100 euro di multa) erroneamente computata due volte.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione calcolato due volte l'aumento di pena a titolo di continuazione relativamente agli stessi fatti. In particolare, la Corte d'appello aveva indicato come pena più grave per il secondo gruppo la sentenza della Corte d'appello del 12/07/2023 (1 anno e 6 mesi e 440 euro), la quale era già comprensiva dell'aumento per continuazione derivante dalla sentenza del Tribunale di Genova del 10/11/2016 (mesi 10 e 300 euro). Nonostante ciò il giudice dell'esecuzione ha nuovamente applicato un aumento (mesi 4 e 100 euro) riferito a quella stessa sentenza del 10/11/2016, duplicando l'incremento per lo stesso fatto.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Usato come criterio di legittimità: vieta il ricalcolo che comporti duplicazione degli aumenti già incorporati in sentenze precedenti; il giudice dell'esecuzione non può computare nuovamente un aumento per continuazione già incluso nella pena indicata come "più grave".
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Riconosciuta la competenza di questa Corte a rideterminare la pena senza rinvio quando riscontri l'errore nel calcolo sanzionatorio e sia possibile una rideterminazione immediata e precisa; così la Corte ha rettificato la pena complessiva per il secondo gruppo.
artt. 624, 624-bis, 625, 337 cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati oggetto delle condanne raggruppate nei due gruppi; citate per descrivere la natura dei fatti ma non decisive nella questione di diritto processuale relativa al calcolo della continuazione.
Massime di principio
- Quando si ridetermina la pena in presenza di più sentenze consecutive per reati in continuazione, il giudice deve verificare se la pena indicata come "più grave" già incorpora aumenti per continuazione derivanti da sentenze pregresse: tali aumenti non possono essere conteggiati nuovamente.
- Se una sentenza intermedia ha già operato un aumento per continuazione rispetto a una sentenza anteriore, il giudice dell'esecuzione, nel prendere quella sentenza come base, non deve aggiungere separatamente lo stesso aumento relativo alla sentenza anteriore.
- In caso di duplice computazione dell'aumento per continuazione, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio la parte errata e, ove possibile, rideterminare la pena in via sostitutiva ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen.; diversamente occorrerà rinviare al giudice dell'esecuzione per il corretto calcolo.
- Per evitare errori, nei provvedimenti di rideterminazione delle pene il giudice dovrebbe esplicitare chiaramente la composizione della "pena più grave" (indicando in modo separato la quota imputabile a reati e la quota imputabile agli aumenti per continuazione), così da rendere trasparente l'operazione aritmetica e prevenire duplicazioni.
- In situazioni simili la parte che impugna deve documentare quale specifica misura sanzionatoria risulta già incorporata in precedenti sentenze: l'accertamento fattuale sulla composizione delle pene è decisivo per stabilire se vi sia stata duplicazione.
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