Sentenza n. 161/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell’Ordinanza di demolizione n. 80 del 3.09.2019, notificata in data 16.09.2019, con cui il Responsabile del Settore IV - Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del Capo ha ingiunto la demolizione di opere asseritamente abusive insistenti sul terreno di proprietà dei ricorrenti in agro di Castrignano del Capo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed eventualmente, ove occorra, della “Relazione di sopralluogo congiunto” (tra Ufficio Tecnico e Polizia Municipale di Castrignano del Capo), prot. n. 7545 del 17.06.2019 richiamata nella suddetta Ordinanza di demolizione, ma mai notificata ai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione relativa agli ampliamenti di un fabbricato tipo trullo, nonché gli atti presupposti e la relazione di sopralluogo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 80 del 3 settembre 2019, sostenendo che il corpo circolare originario e il principale ampliamento trapezoidale fossero stati realizzati anteriormente al 1967, quando, per le aree esterne al centro abitato, non sarebbe stata necessaria la licenza edilizia ai sensi dell'originario art. 31 della legge n. 1150/1942, come modificato dall'art. 10 della legge n. 765/1967. Hanno dedotto falsa rappresentazione dei fatti e difetto di istruttoria, producendo un'ortofoto IGMI del 1972 sovrapposta alla carta tecnica regionale e una perizia fondata sull'analisi della carbonatazione del calcestruzzo. Per l'ampliamento minore del bagno, realizzato nel 2017, hanno sostenuto di aver presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria e che l'intervento non avrebbe inciso sulla percezione visiva del manufatto né richiesto autorizzazione paesaggistica; hanno inoltre invocato la possibilità di regolarizzazione secondo la normativa regionale sul piano casa. Con un secondo motivo hanno dedotto l'inefficacia sopravvenuta dell'ordine di demolizione per effetto della successiva presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, sostenendo che il provvedimento non potesse essere eseguito durante il procedimento di sanatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla dedotta realizzazione ante 1967, ha affermato che grava sul privato l'onere di provare la data di realizzazione dell'opera, trattandosi di circostanza nella sua disponibilità. La documentazione prodotta è stata ritenuta inidonea: l'ortofoto risale al 1972 e quindi non dimostra lo stato dei luoghi antecedente all'entrata in vigore della legge n. 765/1967; inoltre, nell'immagine è visibile soltanto la struttura circolare originaria, non l'ampliamento trapezoidale. Anche la perizia sulla carbonatazione non è stata ritenuta sufficiente, perché caratterizzata da una forbice temporale di attendibilità, riferita al solo calcestruzzo campionato e non necessariamente alla data di edificazione dell'ampliamento, potendo essere stato utilizzato materiale di risulta. Non essendo stata provata la data anteriore al 1967, è rimasta priva di dimostrazione la pretesa abusività dell'ordine comunale. Il secondo motivo è stato respinto perché l'istanza di regolarizzazione riguardava soltanto l'ampliamento minore e presupponeva, senza prova, la legittimità dell'ampliamento principale. In ogni caso, la domanda di accertamento di conformità presentata dopo l'ordine di demolizione non paralizza il potere sanzionatorio comunale né determina l'invalidità o l'inefficacia sopravvenuta dell'ordine: produce soltanto una temporanea non esecutività del provvedimento ripristinatorio. Decorso il termine per la definizione della sanatoria, in assenza di tempestiva impugnazione del diniego espresso o tacito, l'ordine di demolizione riprende efficacia. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 l. 1150/1942
«grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere [...] la necessità di rilascio del titolo edilizio»
La disciplina originaria escludeva la necessità della licenza edilizia per determinate opere realizzate anteriormente alla modifica introdotta dalla legge ponte; chi invoca tale regime deve provare la data di realizzazione.
art. 10 l. 765/1967
La novella, richiamata dal giudice, ha modificato il regime dell'obbligo di licenza edilizia, rendendo decisiva la prova della realizzazione dell'opera prima della sua entrata in vigore.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Concorre a fondare l'onere probatorio del ricorrente sulle circostanze rientranti nella sua disponibilità.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Concorre a fondare l'onere probatorio del ricorrente in relazione alla data di realizzazione dell'opera.
L.R. Puglia n. 14/2009
Invocata dai ricorrenti quale disciplina che avrebbe consentito la regolarizzazione dell'ampliamento minore; il giudice non ne ha riconosciuto in concreto l'applicabilità.
Massime di principio
- Chi invoca la realizzazione di un'opera edilizia in epoca anteriore all'entrata in vigore della disciplina che ha imposto il titolo abilitativo deve fornire una prova concreta e attendibile della data di edificazione; l'onere grava sul privato perché si tratta di una circostanza nella sua disponibilità.
- Un'ortofoto successiva alla data rispetto alla quale si deduce la preesistenza dell'opera non dimostra, da sola, la realizzazione dell'edificio in epoca anteriore; inoltre, se l'ampliamento non è visibile nella documentazione, essa non può provarne la preesistenza.
- La datazione del calcestruzzo mediante analisi della carbonatazione non dimostra necessariamente la data di realizzazione dell'opera edilizia, soprattutto quando presenta un margine temporale di incertezza, riguarda soltanto il materiale campionato e non esclude l'impiego di materiale di risulta.
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità dopo l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'invalidità né l'inefficacia sopravvenuta dell'ordine e non priva il Comune del potere sanzionatorio; comporta soltanto la temporanea non esecutività della misura ripristinatoria durante il procedimento di sanatoria.
- Quando l'istanza di sanatoria riguarda soltanto una parte delle opere oggetto dell'ordine di demolizione, essa non incide sulle altre opere e non può paralizzare complessivamente l'efficacia del provvedimento demolitorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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