Cassazione Civile, Ordinanza n. 21213/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione immobiliare articolata in più preliminari e appendici collegati tra loro, avente ad oggetto terreni e volumetrie edificatorie in una località di Vieste. Gli originari attori avevano chiesto, tra l'altro, di far dichiarare legittimo il recesso dai contratti preliminari, di ottenere la risoluzione di un contratto di compravendita per grave inadempimento dell'acquirente, di accertare una simulazione relativa parziale sul prezzo e di condannare le controparti al pagamento delle caparre convenute e non versate, oltre ad ulteriori danni e alla liberazione di un'ipoteca. Il Tribunale aveva dichiarato improponibili le domande relative al preliminare del 6 agosto 2002 per la presenza di clausola compromissoria, mentre la Corte d'appello aveva confermato tale decisione, ritenendo che il contratto del 6 agosto 2002, pur inserito in un collegamento negoziale con i precedenti accordi, fosse autonomo e dotato di una propria clausola arbitrale applicabile alle domande relative alla sua interpretazione ed esecuzione. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 1322 c.c., 808 e 819 c.p.c., sostenendo che la clausola compromissoria contenuta solo nell'ultimo contratto non poteva estendersi ai rapporti inscindibilmente collegati e privi di clausola arbitrale, sicché l'intera operazione economica non poteva essere sottratta al giudice ordinario solo in parte; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 484 e 490 c.c. e 91 c.p.c., lamentando che la condanna alle spese non fosse stata espressamente limitata al valore dell'eredità beneficiata, nonostante la loro qualità di eredi con beneficio di inventario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto corretta la decisione di merito: la clausola compromissoria inserita nel contratto preliminare del 6 agosto 2002 si applica alle controversie relative a quel contratto, anche se esso si innesta in un più ampio collegamento negoziale con atti precedenti privi di clausola arbitrale. Il collegamento negoziale non comporta, di per sé, l'estensione della clausola compromissoria a contratti diversi, ma nemmeno ne impedisce l'operatività rispetto al contratto in cui è espressamente prevista. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha respinto richiamando il principio secondo cui, in caso di eredità beneficiata, la soccombenza e la condanna alle spese gravano sull'erede nei limiti del valore dei beni ereditari anche senza una specifica statuizione in sentenza. Il ricorso è stato dunque rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché le intimate non si sono costituite; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1322 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'unitarietà dell'operazione negoziale e la rilevanza del collegamento negoziale; la Corte non ne trae una regola estensiva della clausola compromissoria ai contratti collegati
art. 808 c.p.c.
richiamato per la disciplina della clausola compromissoria; la Corte afferma che la clausola opera solo per le controversie riferite al contratto che la contiene, salvo diversa volontà espressa delle parti
art. 819 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti sul tema della competenza arbitrale; la Corte ribadisce che il collegamento negoziale non estende automaticamente la devoluzione in arbitri a contratti diversi
art. 1367 c.c.
evocato dalla Corte come criterio di conservazione del contratto, utilizzato per escludere un'interpretazione che renderebbe priva di effetto la clausola arbitrale
art. 484 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di eredità beneficiata e limiti di responsabilità dell'erede
art. 490 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di effetti dell'accettazione con beneficio di inventario
art. 91 c.p.c.
richiamato per la condanna alle spese processuali; la Corte precisa che la responsabilità per spese dell'erede beneficiato resta limitata al valore dei beni ereditari
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto vincola le parti per le controversie relative a quel contratto, ma non si estende automaticamente a contratti diversi, ancorché collegati sul piano economico o funzionale, se in essi non sia espressa una volontà arbitrale analoga.
- Il collegamento negoziale può comportare la ripercussione delle vicende di un contratto sugli altri rapporti collegati, ma non incide di per sé sulla ripartizione tra giurisdizione statale e arbitrato, che richiede una convenzione arbitrale riferibile alla controversia devoluta.
- In presenza di una clausola arbitrale inserita in un contratto successivo, la sua operatività non viene meno per il solo fatto che il contratto si collochi come attuativo o esecutivo di accordi precedenti privi di clausola compromissoria.
- L'interpretazione del contratto deve conservare efficacia alle clausole pattuite: non è consentito leggere la clausola compromissoria in modo da svuotarla di contenuto quando essa sia chiaramente riferita al contratto che la contiene.
- In tema di eredità beneficiata, la condanna alle spese di lite si riferisce all'erede accettante con beneficio nei limiti del valore dell'asse ereditario anche in assenza di un'espressa menzione in dispositivo di tale limitazione.
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