Sentenza n. 882/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale delle sedute della commissione per la valutazione dei progetti di riqualificazione di un impianto sportivo comunale nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 27 febbraio 2026: - del verbale delle sedute valutative della commissione per la valutazione dei progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo di strada comunale del Sangone, “ex tensotennis di Borgaretto” nonché del suo giudizio finale; - della determinazione dirigenziale n. 442 del 30.9.2025, con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo de quo; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della commissione tecnica recante la proposta di esclusione dalla procedura e atti successivi della procedura, senza impugnazione del separato provvedimento di esclusione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Beinasco ha avviato, ai sensi del d.lgs. 38/2021, una procedura per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di un impianto sportivo comunale. La ricorrente, che aveva presentato una proposta progettuale insieme a una controinteressata, è stata esclusa in seguito alla valutazione preliminare della commissione. Con il ricorso introduttivo ha impugnato il verbale della commissione, l'avviso pubblico e il bando, deducendo il travisamento del contenuto della propria offerta, la necessità di attivare il soccorso istruttorio prima dell'esclusione e l'illegittimità dell'esclusione per asserita assenza del motivo posto a fondamento della decisione tra le cause di esclusione previste dal nuovo codice dei contratti pubblici. Con motivi aggiunti ha impugnato anche gli atti relativi a una successiva fase di consultazione pubblica, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 108 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 3 e 24 Cost. ed eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e, per conseguenza, anche i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto dirimente la mancata impugnazione del provvedimento di esclusione, pubblicato sulla piattaforma Traspare e comunicato alla ricorrente via PEC il 12 dicembre 2025. Il verbale della commissione recante la proposta di esclusione è stato qualificato come atto endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva; gli atti lesivi erano invece il provvedimento di esclusione e quello di aggiudicazione, dalla cui comunicazione o conoscenza decorre il termine per l'impugnazione ex art. 120, comma 5, c.p.a. Anche qualora si fosse ritenuta necessaria l'impugnazione immediata del verbale, la ricorrente avrebbe comunque dovuto impugnare il successivo provvedimento di esclusione. La clausola del ricorso relativa a tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi è stata ritenuta una formula di stile, inidonea a estendere specificamente l'oggetto dell'impugnazione. Poiché l'esclusione non era stata impugnata ed era divenuta inoppugnabile, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità dall'annullamento degli atti successivi della procedura. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38
Il Comune ha avviato la procedura di riqualificazione e recupero dell'impianto sportivo ai sensi di tale decreto; il testo non espone una specifica interpretazione della disciplina.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Indicato dalla ricorrente come parametro di legittimità degli atti relativi alla fase di consultazione; il TAR non esamina nel merito la censura per l'inammissibilità del ricorso.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Indicato dalla ricorrente come parametro di legittimità; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Il termine per impugnare decorre dalla comunicazione o dalla conoscenza del provvedimento di esclusione o di aggiudicazione, quali atti dotati di efficacia lesiva.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe della sentenza, senza una specifica applicazione illustrata nella motivazione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe della sentenza, senza una specifica applicazione illustrata nella motivazione.
Massime di principio
- Il verbale della commissione che propone o prefigura l'esclusione di un concorrente è, di regola, un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività; l'impugnazione deve essere proposta contro il successivo provvedimento di esclusione, che costituisce l'atto provvedimentale lesivo.
- La mancata impugnazione del provvedimento di esclusione rende inammissibile il ricorso contro gli atti successivi della procedura, poiché l'eventuale annullamento di tali atti non procurerebbe al concorrente escluso alcuna utilità concreta.
- La formula di stile con cui si estende il ricorso a tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi non individua specificamente gli atti lesivi e non può sostituire l'impugnazione del provvedimento di esclusione.
- Il termine per impugnare il provvedimento di esclusione decorre dalla relativa comunicazione o acquisita conoscenza, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a.
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