Cassazione Penale, Sentenza n. 01029/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugnava l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente escluso dal compendio probatorio le captazioni fonografiche effettuate dalla persona offesa ("captazioni tra presenti"), ricondotte dalla Corte territoriale alla disciplina delle intercettazioni e ritenute quindi inutilizzabili; che la Corte aveva confuso inutilizzabilità, nullità e rilevanza probatoria; che non aveva valutato correttamente la credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa né aveva dato sufficiente valore ai riscontri testimoniali e alla perizia trascrittiva; e infine che la Corte aveva errato nella valutazione dell'integrazione del reato di truffa (art. 640 c.p.) nel contesto di una «truffa sentimentale» fondata su false minacce camorristiche e nello stabilire l'inesistenza del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato su profili di diritto e di merito. Ha ritenuto errata la qualificazione delle registrazioni come intercettazioni e la loro conseguente esclusione, affermando che le registrazioni fonografiche effettuate da uno degli interlocutori costituiscono prova documentale utilizzabile (con richiamo alle Sezioni Unite "Torcasio" e a recente giurisprudenza di legittimità). Ha censurato la confusione tra inutilizzabilità, nullità e valutazione della rilevanza probatoria operata dalla Corte d'appello e l'assenza di un espresso giudizio di inattendibilità della persona offesa. Per le ragioni esposte la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bologna per il riesame, affinché riesamini le registrazioni e la valutazione complessiva delle prove alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 234 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'acquisizione in dibattimento di documenti e captazioni; la Corte ha ritenuto che la acquisizione ai sensi dell'art. 234 sia compatibile con la introduzione in giudizio di registrazioni effettuate da un partecipante alla conversazione, considerandole documenti.
art. 267 cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte d'appello per sostenere che le registrazioni configurassero intercettazioni; la Cassazione ha però escluso tale ricostruzione, ritenendo che la registrazione effettuata da un partecipante non rientri nella nozione di intercettazione regolata da tale norma.
art. 91-bis cod. proc. pen.
Citato fra le norme connesse al regime delle prove e delle indagini: non è stata prospettata una applicazione estensiva a pregiudizio dell'utilizzabilità delle registrazioni private; la Corte sottolinea la prevalente natura documentale delle captazioni tra presenti.
art. 63 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte d'appello per sostenere l'irregolarità dell'assunzione probatoria da parte di soggetti 'indagabili'; la Cassazione osserva che lo statuto della prova dichiarativa (con le garanzie dell'art.63) non si applica alle registrazioni documentali spontanee effettuate da partecipanti alla conversazione.
art. 177 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel quadro delle doglianze sulla utilizzabilità delle prove; la Corte di legittimità ha evidenziato che l'esclusione delle registrazioni era ingiustificata alla luce delle regole sulla produzione documentale.
art. 391-bis cod. proc. pen.
Norma sulle investigazioni difensive citata dalla Corte d'appello in relazione all'assenza di identificazione formale degli interlocutori; la Cassazione ha precisato che tale norma non imponeva l'identificazione per escludere le registrazioni e che l'identità risultava comunque fornita dalla persona offesa e non contestata.
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione delle dichiarazioni di coimputati richiamata impropriamente dalla Corte d'appello per svalutare le registrazioni e la prova circolare; la Cassazione ha rilevato l'erronea applicazione perché le registrazioni non sono dichiarazioni di coimputati in senso processuale.
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di assoluzione per insussistenza del fatto (la Corte d'appello aveva assolto l'imputato ex art. 530, comma 2); la Cassazione ha annullato la decisione per vizio di valutazione delle prove e per l'erroneo trattamento delle captazioni.
art. 640 cod. pen.
Norma penale sulla truffa: la questione centrale era se la condotta descritta ("truffa sentimentale" con falsa minaccia camorristica) integrasse il reato; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato l'assenza dell'elemento ingannevole e del nesso con il profitto ingiusto e ha disposto il rinvio per riesame.
art. 573 comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamata in senso procedurale in ordine alla competenza di questa Corte per i ricorsi proposti dalla parte civile: la Cassazione ha chiarito che la disposizione non si applicava al caso concreto per ragioni temporali e che il collegio era dunque competente.
art. 266 cod. proc. pen.
Norma sul regime delle intercettazioni citata per distinguere le registrazioni private (non intercettazioni) dalle intercettazioni ambientali soggette agli artt. 266 e ss.; la Cassazione ha ribadito la differenza.
Giurisprudenza (Sez. U, 'Torcasio' n. 36747 del 28/05/2003) e Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022
La Corte si è richiamata a questi precedenti per affermare che la registrazione effettuata da un partecipante al colloquio costituisce documento utilizzabile e non intercettazione, anche se incentivata o supportata dalla polizia; il principio è stato determinante nel censurare l'esclusione operata dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Le registrazioni fonografiche effettuate da un partecipante a una conversazione ("captazioni tra presenti") vanno di regola considerate prove documentali e non intercettazioni; possono essere acquisite e valutate in dibattimento purché ne sia accertata la genuinità.
- L'utilizzabilità di una registrazione privata non dipende dalla posizione processuale (es. 'indagabile') degli interlocutori; l'eventuale interesse processuale degli stessi incide sulla valutazione del peso probatorio, non sulla ammissibilità automatica.
- Occorre distinguere chiaramente tra nullità formali e inutilizzabilità della prova: l'inutilizzabilità è rimedio per prova intrinsecamente vietata, mentre la nullità riguarda violazioni di formalità tassative; i giudici devono motivare quale titolo di invalidità ritengono sussistere.
- In appello, se si opera un ribaltamento rispetto al giudizio di primo grado circa la credibilità della persona offesa, il giudice deve fornire un onere motivazionale rafforzato e valutare espressamente la credibilità intrinseca ed estrinseca della vittima, indicando fatti o contraddizioni che giustifichino l'inattendibilità.
- La qualifica di "truffa sentimentale" può essere riconosciuta quando la menzogna sui sentimenti è coordinata con elementi idonei a indurre la vittima in errore e a compiere atti di disposizione patrimoniale; false prospettazioni di pericolo (es. minacce camorristiche) possono legittimare la sussistenza dell'inganno.
- La perizia trascrittiva e la mancata contestazione formale dell'identità degli interlocutori rafforzano l'ammissibilità e la valutabilità delle registrazioni introdotte dalla parte offesa.
- L'esclusione di prove decisive da parte del giudice di appello, senza adeguata motivazione, può giustificare l'annullamento e il rinvio della decisione per un nuovo esame delle prove.
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