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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01029/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugnava l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente escluso dal compendio probatorio le captazioni fonografiche effettuate dalla persona offesa ("captazioni tra presenti"), ricondotte dalla Corte territoriale alla disciplina delle intercettazioni e ritenute quindi inutilizzabili; che la Corte aveva confuso inutilizzabilità, nullità e rilevanza probatoria; che non aveva valutato correttamente la credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa né aveva dato sufficiente valore ai riscontri testimoniali e alla perizia trascrittiva; e infine che la Corte aveva errato nella valutazione dell'integrazione del reato di truffa (art. 640 c.p.) nel contesto di una «truffa sentimentale» fondata su false minacce camorristiche e nello stabilire l'inesistenza del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato su profili di diritto e di merito. Ha ritenuto errata la qualificazione delle registrazioni come intercettazioni e la loro conseguente esclusione, affermando che le registrazioni fonografiche effettuate da uno degli interlocutori costituiscono prova documentale utilizzabile (con richiamo alle Sezioni Unite "Torcasio" e a recente giurisprudenza di legittimità). Ha censurato la confusione tra inutilizzabilità, nullità e valutazione della rilevanza probatoria operata dalla Corte d'appello e l'assenza di un espresso giudizio di inattendibilità della persona offesa. Per le ragioni esposte la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bologna per il riesame, affinché riesamini le registrazioni e la valutazione complessiva delle prove alla luce dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'acquisizione in dibattimento di documenti e captazioni; la Corte ha ritenuto che la acquisizione ai sensi dell'art. 234 sia compatibile con la introduzione in giudizio di registrazioni effettuate da un partecipante alla conversazione, considerandole documenti.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte d'appello per sostenere che le registrazioni configurassero intercettazioni; la Cassazione ha però escluso tale ricostruzione, ritenendo che la registrazione effettuata da un partecipante non rientri nella nozione di intercettazione regolata da tale norma.

  • art. 91-bis cod. proc. pen.

    Citato fra le norme connesse al regime delle prove e delle indagini: non è stata prospettata una applicazione estensiva a pregiudizio dell'utilizzabilità delle registrazioni private; la Corte sottolinea la prevalente natura documentale delle captazioni tra presenti.

  • art. 63 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte d'appello per sostenere l'irregolarità dell'assunzione probatoria da parte di soggetti 'indagabili'; la Cassazione osserva che lo statuto della prova dichiarativa (con le garanzie dell'art.63) non si applica alle registrazioni documentali spontanee effettuate da partecipanti alla conversazione.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel quadro delle doglianze sulla utilizzabilità delle prove; la Corte di legittimità ha evidenziato che l'esclusione delle registrazioni era ingiustificata alla luce delle regole sulla produzione documentale.

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle investigazioni difensive citata dalla Corte d'appello in relazione all'assenza di identificazione formale degli interlocutori; la Cassazione ha precisato che tale norma non imponeva l'identificazione per escludere le registrazioni e che l'identità risultava comunque fornita dalla persona offesa e non contestata.

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione delle dichiarazioni di coimputati richiamata impropriamente dalla Corte d'appello per svalutare le registrazioni e la prova circolare; la Cassazione ha rilevato l'erronea applicazione perché le registrazioni non sono dichiarazioni di coimputati in senso processuale.

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di assoluzione per insussistenza del fatto (la Corte d'appello aveva assolto l'imputato ex art. 530, comma 2); la Cassazione ha annullato la decisione per vizio di valutazione delle prove e per l'erroneo trattamento delle captazioni.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma penale sulla truffa: la questione centrale era se la condotta descritta ("truffa sentimentale" con falsa minaccia camorristica) integrasse il reato; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato l'assenza dell'elemento ingannevole e del nesso con il profitto ingiusto e ha disposto il rinvio per riesame.

  • art. 573 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in senso procedurale in ordine alla competenza di questa Corte per i ricorsi proposti dalla parte civile: la Cassazione ha chiarito che la disposizione non si applicava al caso concreto per ragioni temporali e che il collegio era dunque competente.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Norma sul regime delle intercettazioni citata per distinguere le registrazioni private (non intercettazioni) dalle intercettazioni ambientali soggette agli artt. 266 e ss.; la Cassazione ha ribadito la differenza.

  • Giurisprudenza (Sez. U, 'Torcasio' n. 36747 del 28/05/2003) e Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022

    La Corte si è richiamata a questi precedenti per affermare che la registrazione effettuata da un partecipante al colloquio costituisce documento utilizzabile e non intercettazione, anche se incentivata o supportata dalla polizia; il principio è stato determinante nel censurare l'esclusione operata dalla Corte d'appello.

Massime di principio

  • Le registrazioni fonografiche effettuate da un partecipante a una conversazione ("captazioni tra presenti") vanno di regola considerate prove documentali e non intercettazioni; possono essere acquisite e valutate in dibattimento purché ne sia accertata la genuinità.
  • L'utilizzabilità di una registrazione privata non dipende dalla posizione processuale (es. 'indagabile') degli interlocutori; l'eventuale interesse processuale degli stessi incide sulla valutazione del peso probatorio, non sulla ammissibilità automatica.
  • Occorre distinguere chiaramente tra nullità formali e inutilizzabilità della prova: l'inutilizzabilità è rimedio per prova intrinsecamente vietata, mentre la nullità riguarda violazioni di formalità tassative; i giudici devono motivare quale titolo di invalidità ritengono sussistere.
  • In appello, se si opera un ribaltamento rispetto al giudizio di primo grado circa la credibilità della persona offesa, il giudice deve fornire un onere motivazionale rafforzato e valutare espressamente la credibilità intrinseca ed estrinseca della vittima, indicando fatti o contraddizioni che giustifichino l'inattendibilità.
  • La qualifica di "truffa sentimentale" può essere riconosciuta quando la menzogna sui sentimenti è coordinata con elementi idonei a indurre la vittima in errore e a compiere atti di disposizione patrimoniale; false prospettazioni di pericolo (es. minacce camorristiche) possono legittimare la sussistenza dell'inganno.
  • La perizia trascrittiva e la mancata contestazione formale dell'identità degli interlocutori rafforzano l'ammissibilità e la valutabilità delle registrazioni introdotte dalla parte offesa.
  • L'esclusione di prove decisive da parte del giudice di appello, senza adeguata motivazione, può giustificare l'annullamento e il rinvio della decisione per un nuovo esame delle prove.

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