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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20396/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva riqualificato il fatto come estorsione tentata, chiedendo la dichiarazione di proscioglimento per intervenuta prescrizione. Il ricorrente aveva dedotto: (1) vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'estorsione tentata, lamentando in particolare l'ingiustificata attendibilità della persona offesa e della teste Valente; (2) violazione di legge per mancanza dell'elemento psicologico e dell'ingiusto profitto; (3) omissione nella valutazione di una prova decisiva (documentazione ritenuta idonea a dimostrare l'inattendibilità della persona offesa); (4) mancanza di pronunzia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; (5) carenza di motivazione circa la conferma delle statuizioni civili, revocate solo per la rinunzia della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi quattro motivi, osservando che, essendosi la Corte d'Appello dichiarata la prescrizione del reato e revocate le statuizioni civili, non è possibile in sede di legittimità sindacare i vizi di motivazione salvo che le circostanze dimostrino in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o la non imputabilità (art. 129, comma 2, c.p.p.). La Corte ha inoltre ritenuto ininfluente la documentazione prodotta dalla difesa rispetto alla soglia richiesta per una pronunzia di proscioglimento. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, dato che le statuizioni civili erano già revocate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La sentenza interpreta l'art. 129 c.p.p. nel senso che la dichiarazione di proscioglimento nel caso di causa estintiva del reato è ammissibile solo quando dagli atti emergano circostanze che escludono l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale in modo assolutamente non contestabile (valutazione ictu oculi).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla produzione di conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; consente al pubblico ministero di formulare conclusioni scritte nelle procedure previste.

Massime di principio

  • Se in sede di merito viene dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di Cassazione non procede al sindacato esteso della motivazione a meno che non emergano dagli atti elementi assolutamente incontrovertibili che impongano il proscioglimento (valutazione ictu oculi).
  • I rimedi in Cassazione volti a contestare la valutazione della attendibilità delle fonti di prova sono generalmente inammissibili quando la decisione impugnata ha già rilevato una causa estintiva; il ricorrente non può trasformare il ricorso in un nuovo giudizio di merito.
  • Per ottenere che la Cassazione pronunci il proscioglimento (anziché la declaratoria di inammissibilità), occorre che la difesa rinunci in modo valido e tempestivo alla eccezione di prescrizione, consentendo così al giudice di merito di riesaminare i fatti sul merito.
  • La revoca della costituzione di parte civile rende priva di interesse una censura relativa alle statuizioni civili: non sussiste doglianza se le pretese civili sono state revocate.
  • La semplice produzione di documenti che allegano l'inattendibilità della persona offesa non è sufficiente in Cassazione, ove si pretende che l'assenza di colpevolezza emerga in modo evidente dagli atti per consentire il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

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