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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29697/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/12/2023 che aveva respinto l'appello avverso il diniego (ordinanza del GIP Padova del 13/11/2023) di autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., contestandone l'attualità e concretezza e richiamando la sua incensuratezza, l'assenza di pendenze e il comportamento successivo al fatto nonché la riqualificazione del reato rispetto all'originaria imputazione; 2) gli stessi vizi nella decisione che ha negato l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, sostenendo l'incompatibilità della misura con l'autorizzazione richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il primo motivo era inammissibile per limiti di cognizione dell'appello ex art. 310 c.p.p., poiché il ricorrente aveva contestato specificamente il rifiuto dell'autorizzazione ad assentarsi per lavoro e non poteva con quello estendere la valutazione alla riconsiderazione generale delle esigenze cautelari già giudicate nel precedente provvedimento (giudicato cautelare). Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: l'ordinanza del Tribunale aveva correttamente applicato il principio di rigore nella valutazione delle autorizzazioni per gli arresti domiciliari, rilevando che gli spostamenti quotidiani e l'orario indicato avrebbero snaturato il regime degli arresti domiciliari, esponendo a ripetuti contatti sociali e a rischi di reiterazione di condotte pericolose (problemi di autocontrollo e imprevedibilità emotiva), e che non sussisteva una situazione di indigenza dato che il difensore e la famiglia avevano fornito soluzioni alternative. Conseguenze: condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 codice di procedura penale

    Delimita la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà: l'appello è limitato ai punti della decisione attinti dai motivi di gravame e, salvo i punti strettamente connessi, non autorizza la rinnovazione ampia del giudizio sulle esigenze cautelari.

  • art. 274 comma 1 lett. c) codice di procedura penale

    Norma richiamata in relazione alle esigenze cautelari di prevenzione speciale (pericolosità e rischio di reiterazione). La Corte ha ritenuto che tali esigenze, valutate in precedenti provvedimenti e non adeguatamente contestate con nuovi elementi, legittimano il mantenimento della misura e il rifiuto delle autorizzazioni che la snaturerebbero.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella formulazione dei motivi; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.

Massime di principio

  • In sede di appello incidentale ex art. 310 c.p.p. la cognizione è limitata ai punti espressamente impugnati: non è possibile chiedere una riconsiderazione estesa e nuova del complesso delle esigenze cautelari senza specifici elementi di novità.
  • Le autorizzazioni ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per lavoro sono valutate con rigore e possono essere negate se l'attività proposta snatura il regime della custodia domiciliare (spostamenti quotidiani prolungati, contatti numerosi con terzi, rischio di reiterazione di condotte pericolose).
  • Per ottenere l'autorizzazione è utile produrre elementi concreti e nuovi: orario e percorso di lavoro dettagliati, limitazioni di spostamento, garanzie dell’datore di lavoro, documentazione economica che dimostri l'effettiva necessità e eventuali misure di supervisione o limitazione dei contatti sociali.
  • Se un provvedimento cautelare è stato recentemente adottato e motivato, il "giudicato cautelare" rende più difficile la riforma senza elementi di rilievo nuovi e specifici.
  • Nelle richieste di autorizzazione è efficace dimostrare misure neutralizzanti (es. assistenza familiare, modalità lavorative che evitino spostamenti o contatti, relazioni psichiatriche o comportamentali che attestino controllabilità) e non limitarsi a censure generiche della valutazione del giudice.

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