Sentenza n. 15586/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- della Sezione Lavoro 4 del Tribunale di Roma, resa nel giudizio NRG-OMISSIS-, pubblicata il 12.12.2024 passata in giudicato e notificata il 15.07.2025 nonché - per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi; - con espressa richiesta ex art. 114, n. 4, lett. e cpa di fissazione di una somma di denaro e penalità di mora dovuta dalla parte resistente per ogni violazione, inosservanza, elusione, anche arziale e ritardo nell’esecuzione del giudicato; - per la nomina di Commissario ad acta; - dichiarare nulli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero della Difesa a pagare agli eredi € 256.543,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e € 6.699,00 per spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi creditori)
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi del lavoratore deceduto hanno agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 4, pubblicata il 12 dicembre 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 luglio 2025. La sentenza aveva accertato la dipendenza della patologia del congiunto dal servizio e la responsabilità del Ministero ai sensi dell’art. 2087 c.c., condannandolo al pagamento di € 256.543,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, liquidato al 31 dicembre 2018, con ulteriore rivalutazione e interessi sino al soddisfo, nonché di € 6.699,00 per spese di lite. I ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle somme e dei relativi accessori, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo. Il Ministero, pur senza contestare i fatti, ha riferito di avere avviato la procedura di pagamento e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; i ricorrenti hanno precisato che non era ancora stato effettuato alcun accredito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata e, al momento della proposizione dell’ottemperanza, era decorso il termine dilatorio previsto dalla legge. L’avvio della procedura di pagamento non è satisfattivo, perché l’adempimento del giudicato si realizza soltanto con l’integrale pagamento; non essendo avvenuto alcun accredito, è stata respinta la richiesta ministeriale di cessazione della materia del contendere. Il Ministero è stato obbligato a pagare entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza: € 256.543,00, oltre rivalutazione e interessi legali maturati dal 31 dicembre 2018 sino al soddisfo, nonché € 6.699,00 per le spese del giudizio presupposto, con IVA, Cassa Avvocati, spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato. Per l’inerzia successiva è stato nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega, tenuto a intervenire entro i successivi 60 giorni e a compiere gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’Amministrazione. È stata respinta la domanda di astreinte, poiché gli interessi sulle somme dovute sono stati ritenuti tutela patrimoniale sufficiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 2.000,00, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Con ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a., notificato in data 23 giugno 2026 e depositato il giorno successivo, i signori -OMISSIS- e-OMISSIS-, rilevato che la sentenza (ormai passata in giudicato) non è stata eseguita, hanno convenuto in giudizio, dinnanzi a questo T.A.R., il Ministero della Difesa, domandando che: sia data esecuzione al giudicato
Il rimedio dell’ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato rimasta inadempiuta.
art. 14 d.l. 669/1996
La sentenza è passata in giudicato, come da certificato dell’11.7.2025 rilasciato dalla Cancelleria Civile (in atti) e, in data 15 luglio 2025, è stata notificata all’Amministrazione intimata e, pertanto, al momento della proposizione della presente domanda di ottemperanza (23.6.2026), era ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
L’azione di ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, computato nel caso concreto dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione.
art. 114, comma 3, c.p.a.
La domanda deve essere rigettata, atteso che l’interesse patrimoniale del ricorrente appare sufficientemente tutelato con l’attribuzione degli interessi sulle somme dovute.
Nel caso concreto non è stata riconosciuta l’astreinte richiesta per il ritardo nell’esecuzione, perché gli interessi sulle somme dovute sono stati ritenuti sufficienti a tutelare l’interesse patrimoniale dei creditori.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In caso di inerzia dell’Amministrazione oltre il predetto termine, a tanto dovrà provvedere il Commissario ad acta, che viene sin d’ora individuato nella persona del Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega a funzionario dotato di adeguata competenza, il quale provvederà in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del precedente termine assegnato all’Amministrazione intimata, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’Amministrazione inadempiente, con spese a carico della P.A.
In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice può predisporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, definendone il termine e gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il mero avvio della procedura amministrativa di pagamento non soddisfa il giudicato: la cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale esecuzione dell’obbligo di pagamento.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’intervento sostitutivo in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora può essere negata quando, nelle circostanze del caso, gli interessi sulle somme dovute risultino sufficienti a tutelare l’interesse patrimoniale del creditore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →