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Sentenza

Sentenza n. 3380/2026 - Roma, Sezione 2T

Per l’accertamento e la declaratoria, previa adozione di idonea misura cautelare, dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente; con conseguente ordine alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore della ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine; nonché per la nomina, fin da ora, in caso di inosservanza, di un commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.

Giustizia amministrativa202510201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'amministrazione consolare sulla fissazione dell'appuntamento e sull'avvio e definizione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, di cittadinanza pakistana, ha agito contro l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo innanzitutto di essere posta in condizione di presentare la domanda di visto mediante la fissazione di un appuntamento presso l'ambasciata italiana in Pakistan, dopo avere formalizzato la preiscrizione universitaria. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento di rilascio del visto entro un termine breve, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di inosservanza. Nel corso del giudizio l'appuntamento è stato concesso. La domanda relativa alla conclusione del procedimento è stata ritenuta proposta prima che iniziasse a decorrere il termine per provvedere, poiché la domanda di visto non era ancora stata presentata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, poiché l'amministrazione, nelle more del giudizio, ha adottato la misura richiesta, consentendo alla ricorrente di presentare la domanda di visto. Ha precisato che il termine di 90 giorni per provvedere, previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349/1999, decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che l'amministrazione è comunque tenuta a fissare celermente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda volta a ottenere la conclusione del procedimento con il rilascio del visto, poiché alla data di proposizione del ricorso non era ancora decorso il termine di 90 giorni e, quindi, non era configurabile un silenzio-inadempimento su tale domanda. Le spese sono state compensate in ragione dell'ingente flusso di richieste gravante sull'ambasciata e della reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 349/1999

    Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda; prima di tale momento non può configurarsi l'inadempimento dell'amministrazione rispetto all'obbligo di provvedere sulla domanda stessa.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione consolare ritarda ingiustificatamente la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare una domanda di visto, l'interessato può agire contro il silenzio-inadempimento per ottenere l'ordine di fissazione dell'appuntamento.
  • Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda e non dalla mera richiesta di appuntamento o dalla preiscrizione universitaria.
  • La domanda giudiziale diretta a ottenere la conclusione del procedimento per il rilascio del visto è inammissibile se, al momento della sua proposizione, la domanda amministrativa non è ancora stata presentata e non è quindi iniziato a decorrere il termine per provvedere.
  • Se, nel corso del giudizio sul silenzio, l'amministrazione adotta il comportamento richiesto dal ricorrente, limitatamente a tale parte sopravviene la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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