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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37488/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torre Annunziata, aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per una pluralità di fatti di ricettazione di assegni di provenienza delittuosa e di truffa, commessi tra il 12 settembre 2012 e il 12 marzo 2015, rideterminando soltanto il trattamento sanzionatorio. Era stata inoltre ritenuta la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva: mancanza di prova dell'elemento soggettivo dei reati e del possesso degli assegni; erronea valutazione della prova, assumendo che la consapevolezza della provenienza delittuosa dei titoli fosse solo presunta; vizi di motivazione sulla responsabilità; violazione di legge e illogicità della decisione, che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; infine, violazione di legge per la mancata riduzione della pena e per il mancato riconoscimento di ulteriori benefici di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e indeterminati, perché non confrontati in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e privi degli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità. Ha inoltre osservato che le censure sulla motivazione erano comunque manifestamente infondate, poiché il sindacato di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del merito né nella verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, ma solo nel controllo dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente. Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta infondata, essendo la determinazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e determinati; la genericità o l'indeterminatezza dei motivi ne comporta l'inammissibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda solo l'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, non la rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    La difesa invocava l'assoluzione nel dubbio, ma la Corte non ha ritenuto fondati i motivi che tendevano a ottenere tale esito.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La graduazione della pena e la determinazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata in modo congruo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e ancorati alla motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • Il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o delle prove, ma solo il controllo sulla tenuta logica e formale del discorso giustificativo.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo o della consapevolezza dell'origine illecita del bene deve confrontarsi puntualmente con gli indici valorizzati dal giudice di merito; altrimenti la doglianza è generica.
  • La determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoRicettazioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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