Cassazione Penale, Sentenza n. 20197/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello sostenendo, in primo motivo, violazione di legge e vizio esiziale di motivazione per la mancata applicazione del duplice trattamento favorevole di natura circostanziale (fatto di lieve entità e particolare tenuità del danno patrimoniale). In secondo motivo ha dedotto omessa motivazione circa il contenuto di una memoria depositata nel merito, senza però allegare né trascrivere la memoria stessa o altra documentazione che rendesse autosufficiente la doglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rifiuto delle attenuanti con riferimento al valore economico della cosa ricevuta e alla natura di provento di reato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per vizio di autosufficienza e aspecificità, atteso che le deduzioni richiamavano atti non riprodotti o allegati al ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 46979
del 10/11/2015, Rv. 265053
Principio secondo cui sono inammissibili motivi che, pur richiamando atti specifici, non contengono la loro integrale trascrizione o allegazione, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 52195
del 7/10/2016, Rv. 268668
Conferma del principio che il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduca la manifesta illogicità della motivazione senza rendere il motivo autosufficiente tramite trascrizione o allegazione degli atti richiamati
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 26725
del 01/03/2013, Rv. 256723
Ulteriore richiamo al requisito di autosufficienza: i motivi che richiamano documenti devono riprodurli o allegarli al ricorso, altrimenti sono generici e inammissibili
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere autosufficienti: se si richiamano atti o memorie depositate in altro grado vanno integralmente riprodotti o allegati al ricorso, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti di tenuità (fatto di lieve entità, particolare tenuità del danno) è necessario dimostrare concretamente e documentare il valore economico modesto del bene o del danno e contestare specificamente la valutazione svolta dal giudice di merito.
- Le censure di vizio motivazionale devono evidenziare in modo puntuale le contraddizioni o l'illogicità della motivazione della corte d'appello: mere affermazioni generiche senza prova documentale o senza riproduzione delle parti criticate portano all'inammissibilità.
- Il rischio di condanna alle spese e all'applicazione di ammende è concreto quando il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza di autosufficienza o per motivi procedurali evitabili; va quindi valutata la fondatezza e la completezza della documentazione prima del deposito in Cassazione.
- Quando si impugna per violazione di legge l'applicazione o il rifiuto di attenuanti, è utile allegare elementi probatori e calcoli che mostrino l'errore nella valutazione del giudice di merito (es. perizia del valore, documentazione contabile, atti processuali rilevanti).
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