Sentenza n. 369/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 197/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 197/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza n. 197/2024 del Giudice del Lavoro, pubblicata il 23 gennaio 2024, aveva accertato il suo diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio preruolo prestato mediante contratti a tempo determinato e aveva condannato il Ministero alla collocazione nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità effettivamente maturata. La pronuncia non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato. Dopo la notificazione della sentenza al Ministero, effettuata il 17 gennaio 2025 ai fini dell'esecuzione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia eseguito il giudicato. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve concretamente attribuire al dipendente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato la definitività della sentenza, la sua notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento, anche considerando la costituzione meramente formale del Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi su istanza del ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sulla somma complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma di denaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 30 c.p.a.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione impone all'Amministrazione un obbligo immediato di conformazione, azionabile mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- L'azione di ottemperanza è procedibile quando la sentenza passata in giudicato sia stata notificata all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia dato esecuzione al decisum.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, lasciando comunque all'Amministrazione il potere di adempiere spontaneamente anche dopo l'insediamento del commissario.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
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