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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30236/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, contestando la ritenuta insussistenza del "giustificato motivo" per il porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico. In particolare ha sostenuto che la propria condizione di persona priva di fissa dimora renderebbe l'arma da punta e taglio funzionale a esigenze quotidiane, e quindi giustificato il porto. La Corte ha rilevato che la doglianza mirava a una non consentita rilettura del materiale probatorio e non si confrontava con il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul concetto di giustificato motivo, richiamato dal giudice di merito. Inoltre ha osservato che non risultava accertato che l'imputato fosse senza fissa dimora in termini tali da non avere alcuno spazio riservato per custodire oggetti offensivi, né che il porto dell'arma fosse sorretto da una provata esigenza specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso il giustificato motivo del porto del coltello a serramanico, poiché la sola allegata condizione di persona senza fissa dimora non consente un porto indiscriminato di strumenti da punta e taglio, in assenza di una concreta e specifica esigenza collegata alla natura dell'oggetto e alle circostanze del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110/1975

    porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico

    Il giustificato motivo del porto degli oggetti indicati dalla norma ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, valutate in relazione alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto.

  • art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Il motivo giustificativo non può essere dedotto in via astratta o a posteriori, ma deve risultare immediatamente percepibile e verificabile; la sola mancanza di fissa dimora non basta a legittimare il porto indiscriminato di un coltello o di oggetti offensivi.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicitamente applicata nella parte in cui prevede la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, il "giustificato motivo" richiede una concreta e attuale correlazione tra l'oggetto portato, le circostanze del fatto e le specifiche esigenze del soggetto, non essendo sufficiente un richiamo generico alle condizioni personali dell'agente.
  • La condizione di persona senza fissa dimora non legittima di per sé il porto libero e indiscriminato di coltelli o strumenti offensivi; anche tale soggetto deve custodire tali oggetti in un luogo a lui riservato, salvo la prova di una specifica necessità immediata e lecita.
  • La deduzione del giustificato motivo deve emergere in termini attuali e verificabili, non potendo essere costruita ex post come mera giustificazione difensiva.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

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