Cassazione Penale, Sentenza n. 9677/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Cosenza per il reato di tentato omicidio (con aggravante dei futili motivi) e violazioni della legge sulle armi, commessi il 3/12/2021. Il ricorrente contestava: (1) la qualificazione dell'azione come tentato omicidio, sostenendo che dagli atti emergerebbe una possibile desistenza (i protagonisti si allontanarono subito dopo lo sparo, la vittima tentò di deviare la canna) e che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la univocità degli atti e l'elemento psicologico; (2) la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, considerato il tempo trascorso (dal 3/12/2021 all'8/4/2022) senza comportamenti censurabili e la vetustà del precedente penale (7 anni), nonché l'assenza di riscontri sul movente economico evocato dall'accusa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame. Il motivo dell'annullamento è la carenza motivazionale e l'erronea impostazione sulla natura dell'elemento psicologico: il Tribunale aveva giustificato la configurabilità del tentato omicidio facendo riferimento al dolo eventuale, mentre la Corte ricorda che il dolo eventuale non è compatibile con il tentativo e che occorre verificare se, alla luce degli elementi acquisiti, gli atti fossero univocamente diretti alla consumazione dell'omicidio (dolo diretto o dolo alternativo). Le censure sulle esigenze cautelari sono state dichiarate assorbite e non decise nel merito; la Corte ha disposto la rimessione per colmare le lacune motivazionali. La Cancelleria è incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
norma che disciplina la richiesta di riesame contro i provvedimenti cautelari (ricorso al Tribunale in funzione di giudice del riesame); nel caso ha dato luogo al procedimento di riesame poi oggetto del ricorso per cassazione
art. 311 c.p.p.
norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale in funzione di giudice del riesame; sul suo presupposto è stato proposto il ricorso per cassazione dal difensore
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
articolo che elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), invocati dal ricorrente per censurare la qualificazione del dolo e la motivazione sulle esigenze cautelari
artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p.
norme sul contenuto e sui limiti della motivazione del giudice: il ricorrente aveva contestato la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, richiamando tali disposizioni; la Corte ha ritenuto però assorbite le censure cautelari, pronunciandosi invece sul profilo del vizio di motivazione relativo al dolo
art. 23 D.L. n.137 del 2020 e succ. modd.
riferimento normativo richiamato nella requisitoria scritta del P.M.; norma collegata alle disposizioni procedurali emergenti in periodo emergenziale e ai termini per la presentazione di atti (richiamata nella parte procedurale della sentenza)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
norma procedurale che disciplina gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione della Corte di cassazione; la Corte ne ha ordinato l'esecuzione per la gestione del rinvio
Massime di principio
- Per il reato di tentato omicidio l'elemento psicologico richiesto è il dolo diretto (anche nella forma alternativa): non è configurabile il tentativo quando l'imputato abbia soltanto il dolo eventuale; i giudici devono esplicitare in motivazione perché ritengono la volontà dell'agente diretta univocamente alla consumazione dell'omicidio
- Quando il giudice cautelare fonda la misura sulla gravità del fatto e sul rischio di reiterazione, deve motivare concretamente l'attualità e la specificità del pericolo (non bastano affermazioni generiche): il tempo trascorso senza condotte ulteriori e la natura del precedente vanno valutati nel complesso
- La valutazione della univocità degli atti richiede l'analisi degli elementi fattuali immediatamente successivi all'evento (es. allontanamento, tentativo di deviazione dell'arma, comportamento dei partecipanti) per accertare se la condotta fosse già orientata inequivocabilmente verso l'uccisione
- Un vizio motivazionale sul profilo psicologico può determinare l'annullamento dell'ordinanza cautelare con rinvio per nuovo esame: la Corte di legittimità tende a rimandare al giudice di merito per integrare la motivazione piuttosto che decidere direttamente sulla misura, se il tema richiede approfondimento istruttorio
- Nelle impugnazioni cautelari il ricorso per cassazione può concentrarsi su questioni di diritto (violazione di legge, vizio di motivazione); tuttavia, le censure relative alle esigenze cautelari possono restare assorbite se la Corte decide per altre ragioni di legittimità
- Nelle situazioni simili, i difensori dovrebbero curare documentazione e argomentazioni tanto sulla ricostruzione dinamica dei fatti (per dimostrare desistenza o mancanza di intenzionalità omicida) quanto sulla mancanza di rischio di reiterazione (assenza di comportamenti successivi, debolezza del movente, tempi trascorsi)
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