Cassazione Civile, Ordinanza n. 36348/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria promossa da un istituto di credito nei confronti di un debitore garante e dei beneficiari di atti di disposizione patrimoniale, per farne dichiarare l'inefficacia. Nel corso del giudizio si è costituita una società che ha dichiarato di essere cessionaria del credito. La Corte d'appello ha ritenuto che il suo intervento fosse adesivo autonomo e che essa potesse utilizzare la documentazione già prodotta dalla parte originaria in base al principio di acquisizione della prova. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) deduceva il difetto di titolarità attiva della società intervenuta, sostenendo che la cessione del credito non era stata provata in modo certo e che il giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione/titolarità; 2) eccepiva la nullità dei contratti di fideiussione da lui sottoscritti, assumendo che fossero conformi allo schema ABI ritenuto dall'Autorità di vigilanza contrastante con la normativa antitrust. In via preliminare il ricorrente chiedeva anche la rimessione in termini per un malfunzionamento del deposito telematico, istanza accolta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di rimessione in termini, ha esaminato i motivi e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur richiamando il tema della titolarità attiva, si risolveva in una contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito sulla prova della cessione del credito; una volta accertata in fatto la titolarità, la censura in cassazione sarebbe proponibile solo come questione di diritto e non come mera contestazione fattuale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché il ricorrente non indicava come la dedotta nullità fosse stata allegata nel giudizio di merito né spiegava in che modo l'eventuale nullità parziale delle fideiussioni incidesse sul credito azionato. La Corte ha inoltre ricordato che la nullità dei soli schemi fideiussori a valle di intese antitrust riguarda, in linea di principio, solo le clausole riproduttive dell'intesa vietata e non implica automaticamente il venir meno della legittimazione a far valere un credito ancora litigioso e controverso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
il credito eventuale, litigioso e controverso è comunque sufficiente a sorreggere la legittimazione all'azione revocatoria
art. 366 n. 6 c.p.c.
nel ricorso per cassazione la censura deve indicare specificamente gli atti e le circostanze di fatto poste a base della doglianza, pena l'inammissibilità
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio nei casi previsti
art. 376 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e la comunicazione alle parti
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990
richiamato quale parametro antitrust rispetto alle intese restrittive della concorrenza
art. 2, comma 3, L. n. 287 del 1990
la nullità colpisce solo le clausole che riproducono l'intesa vietata, non necessariamente l'intero contratto
art. 101 TFUE
richiamato come norma europea che vieta intese restrittive della concorrenza
art. 1419 c.c.
la nullità è parziale e limita l'invalidità alle sole clausole viziate, salvo diversa volontà delle parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dalla parte che la invoca; tuttavia, se il giudice di merito ha già accertato in fatto tale titolarità, in cassazione la censura è ammissibile solo come violazione di legge o vizio giuridico, non come mera contestazione del giudizio di fatto.
- L'eccezione di nullità di un contratto o di singole clausole, pur se rilevabile d'ufficio, deve essere sorretta da un'esatta indicazione delle circostanze di fatto e delle deduzioni formulate nei gradi di merito; in cassazione non è sufficiente introdurre per la prima volta contestazioni fattuali non specificamente coltivate prima.
- Le fideiussioni predisposte in conformità a uno schema ABI dichiarato parzialmente illecito possono essere colpite da nullità parziale soltanto per le clausole che riproducono l'intesa vietata, restando il contratto efficace per il resto salvo diversa volontà negoziale desumibile o provata.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente un credito eventuale, litigioso o controverso, non essendo richiesta la piena attualità o incontestabilità del credito stesso.
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