Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4335/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva. L'imputato contestava: 1) l'assenza di prova della "uscita" dei beni per finalità estranee all'impresa, sostenendo che i beni erano stati consegnati a fornitori (es. Go Plast s.r.l.) a titolo di compensazione e che alcuni beni non erano mai entrati nel patrimonio della fallita o erano transitati tra terzi; 2) la mancanza dell'elemento soggettivo doloso, atteso che aveva collaborato con la curatela e fornito indicazioni per il recupero dei beni; 3) il travisamento della prova contabile e delle giustificazioni sui prelievi e sulla destinazione della cassa e delle spese con carta; 4) il mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo e non contraddittorio, richiamando prove documentali e dichiarazioni del curatore che mostravano l'indisponibilità dell'imputato a consegnare la documentazione e la mancata restituzione di beni promessi. È stato riaffermato il principio secondo cui, in presenza di mancato rinvenimento dei beni aziendali, l'onere probatorio ricade sull'amministratore che deve dimostrarne la destinazione o la restituzione; la Corte ha concluso che l'elemento soggettivo (dolo generico) era integrato. Le censure relative a travisamento della prova sono state ritenute infondate perché attinenti alla diversa valutazione del significato della prova, non a dati manifestamente inesistenti. Il ricorso sulla speciale tenuità del danno è stato respinto: la valutazione deve riguardare l'entità della distrazione (danno alla massa), non il passivo fallimentare complessivo. Anche il motivo sulle attenuanti generiche è stato rigettato come manifesto infondato e non ammissibile in cassazione. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; usata come riferimento formale per la esposizione dei motivi in cassazione.

  • art. 87 Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    Richiama l'obbligo di verità a carico dell'imprenditore/ amministratore fallito quando interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni: giustifica l'inversione, in concreto, dell'onere probatorio a carico dell'amministratore in caso di mancato rinvenimento dei beni aziendali.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di cassazione per travisamento o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specifici; la Corte sottolinea che il rimedio per travisamento è stretto e richiede l'indicazione puntuale di atti che dimostrino la discordanza tra giudicato e prove.

  • art. 219, ultimo comma, Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    Riferito all'attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale: la sua applicazione va valutata in relazione all'entità della distrazione (danno causato alla massa creditoria) e non alla misura del passivo fallimentare complessivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicata per addebitare al ricorrente le spese del procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Quando beni aziendali non sono rinvenuti, l'amministratore deve dimostrare in modo specifico e documentato la loro destinazione o restituzione: l'onere probatorio si inverte in presenza dell'obbligo di verità verso la curatela.
  • La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata indicazione credibile della destinazione dei beni e dalla mancata collaborazione del soggetto interpellato; semplici giustificazioni generiche non sono sufficienti.
  • L'elemento soggettivo nella bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva è il dolo generico: non è necessario provare la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare danno ai creditori, ma la volontà di destinare i beni altrimenti rispetto alla garanzia patrimoniale.
  • Le censure per travisamento della prova in cassazione richiedono l'indicazione puntuale degli atti processuali discordanti; non è consentito chiedere la riconsiderazione del significato probatorio degli elementi già valutati dal giudice di merito.
  • L'attenuante per speciale tenuità del danno va valutata sulla base dell'effettivo ammontare della distrazione patrimoniale arrecata alla massa, non sul passivo fallimentare complessivo.
  • La negazione delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo in presenza di vizi logici evidenti nella motivazione; il giudice di merito non è tenuto a valutare tutti gli elementi favorevoli se ne individua e motiva alcuni che ritiene decisivi.
  • In situazioni analoghe, una collaborazione concreta, tempestiva e documentata con la curatela (restituzione effettiva o documentazione precisa sulla destinazione) può incidere significativamente sull'esito e sulle valutazioni attenuanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.