Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7562/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con tre motivi principali: 1) censura della responsabilità per bancarotta patrimoniale per mancata prova della natura distrattiva delle operazioni, le quali sarebbero state "movimentazioni virtuali" senza reale fuoriuscita di denaro; 2) mancata sussistenza dell'elemento soggettivo della distrazione, perché l'agente avrebbe agito con finalità di ridurre i debiti e agevolare i creditori, non di danneggiarli; 3) eccessività della pena, ritenuta superiore al minimo edittale ingiustificatamente, nonostante le somme sottratte fossero contenute (circa 700.000 euro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha confermato la correttezza delle valutazioni di merito: i movimenti contestati sono stati accertati come reali e con reale fuoriuscita di denaro dalle casse sociali; sono state accertate distrazioni di danaro per complessivi euro 651.139,93, ulteriori movimenti per euro 400.000 e sottrazione di merci per euro 55.000, nonché la riallocazione di rimanenze di magazzino presso società collegate. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la bancarotta patrimoniale si realizza con il distacco di beni dal patrimonio e che per il dolo è sufficiente il dolo generico (consapevolezza del rischio di danno per i creditori). Conseguentemente è stata confermata, nella sostanza, la decisione di merito (pena principale rideterminata dalla Corte d'appello in 5 anni di reclusione), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge Fallimentare (L.F.) art. 217

    Riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta; la Corte territoriale aveva dichiarato estinta per prescrizione la specifica contestazione relativa a tale articolo ma ha comunque motivato sulle condotte ad esso connesse nella ricostruzione del fallimento

  • Legge Fallimentare (L.F.) art. 219

    Richiamata come norma che disciplina aggravanti; la Corte di appello aveva riconosciuto attenuanti equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 219 L.F. nella decisione di primo grado

  • Codice di procedura penale art. 581

    Richiama il requisito di specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente genericamente contestativi e quindi non conformi all'art. 581

  • Codice di procedura penale art. 591, comma 1, lett. c)

    Fondamento normativo dell'inammissibilità per a-specificità: il ricorso che non confronta specificamente la motivazione impugnata può essere dichiarato inammissibile

  • Codice penale art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando la pena concreta è inferiore alla media edittale, la motivazione sulla commisurazione può essere meno analitica, bastando il richiamo al criterio di adeguatezza

  • Codice di procedura penale art. 192

    Principio della valutazione unitaria e non atomistica della prova; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia rispettato tale principio nel giudizio di merito

  • Codice di procedura penale art. 616

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese processuali e, in caso di colpa nel ricorso, il pagamento a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma in euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio: le censure di merito che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o della prova, senza affrontare specificamente la motivazione impugnata, sono inammissibili.
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è necessario dimostrare il distacco di beni o disponibilità dal patrimonio della società fallita; la natura "virtuale" di una movimentazione può essere contestata solo se si provi l'assenza di reale fuoriuscita di risorse.
  • L'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale richiede il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza del pericolo che le operazioni possano ridurre la garanzia patrimoniale dei creditori, senza bisogno dell'intento specifico di danneggiarli.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi espressamente con le argomentazioni della sentenza impugnata (art. 581 c.p.p.); la genericità o l'omissione di tale confronto conduce all'inammissibilità.
  • Nella determinazione della pena, se il giudice di merito infligge una pena inferiore alla media edittale, la motivazione può essere più sintetica, purché emerga il richiamo ai criteri di valutazione previsti dall'art. 133 c.p.; contestazioni generiche sulla misura della pena saranno rinviate al merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.